Acquisto del diritto d'autore per creazione Art. 2576
Il titolo originario del diritto d'autore è la creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale (art. 2576).
Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2576 stabilisce che il diritto d'autore si acquista per effetto della creazione dell'opera. Non è richiesta alcuna formalità (registrazione, deposito, ecc.).
Per 'creazione dell'opera' si intende la sua realizzazione in una forma espressiva concreta, particolare espressione del lavoro intellettuale. Un'idea astratta o un semplice progetto non bastano.
Questo principio vale per tutte le opere protette dal diritto d'autore: testi, musiche, opere figurative, progetti, fotografie, software e simili.
Quando si applica
- Uno scrittore completa il manoscritto di un romanzo.
- Un musicista compone una melodia e la annota su uno spartito.
- Un pittore realizza un quadro su tela.
- Un fotografo scatta una fotografia.
- Un programmatore scrive il codice sorgente di un software.
Cosa questo articolo non dice
- La registrazione dell'opera presso enti come la SIAE (non è richiesta e non è prevista da questo articolo).
- La pubblicazione dell'opera (il diritto nasce con la creazione, non con la pubblicazione).
- La protezione di idee, concetti o fatti non espressi in forma concreta.
- L'acquisto del diritto d'autore per contratto di cessione o eredità (regolato da altri articoli, come l'Art. 2581).
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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Questa pagina riporta il testo dell'art. 2576 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.