Art. 2576 Codice Civile

Acquisto del diritto d'autore per creazione Art. 2576

Il titolo originario del diritto d'autore è la creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale (art. 2576).

Testo ufficiale Art. 2576 Codice Civile — Italia

Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2576 stabilisce che il diritto d'autore si acquista per effetto della creazione dell'opera. Non è richiesta alcuna formalità (registrazione, deposito, ecc.).

Per 'creazione dell'opera' si intende la sua realizzazione in una forma espressiva concreta, particolare espressione del lavoro intellettuale. Un'idea astratta o un semplice progetto non bastano.

Questo principio vale per tutte le opere protette dal diritto d'autore: testi, musiche, opere figurative, progetti, fotografie, software e simili.

Quando si applica

  • Uno scrittore completa il manoscritto di un romanzo.
  • Un musicista compone una melodia e la annota su uno spartito.
  • Un pittore realizza un quadro su tela.
  • Un fotografo scatta una fotografia.
  • Un programmatore scrive il codice sorgente di un software.

Cosa questo articolo non dice

  • La registrazione dell'opera presso enti come la SIAE (non è richiesta e non è prevista da questo articolo).
  • La pubblicazione dell'opera (il diritto nasce con la creazione, non con la pubblicazione).
  • La protezione di idee, concetti o fatti non espressi in forma concreta.
  • L'acquisto del diritto d'autore per contratto di cessione o eredità (regolato da altri articoli, come l'Art. 2581).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

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Questa pagina riporta il testo dell'art. 2576 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

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