Art. 11 Codice Civile

Diritti delle persone giuridiche pubbliche - Art. 11

L'articolo 11 del Codice Civile stabilisce che province, comuni e enti pubblici riconosciuti godono di diritti secondo leggi e usi del diritto pubblico.

Testo ufficiale Art. 11 Codice Civile — Italia

Le provincie e i comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 11 del Codice Civile riguarda le persone giuridiche pubbliche: province, comuni e enti pubblici riconosciuti come tali. Stabilisce che questi soggetti godono di diritti, ma non secondo il diritto privato bensì secondo le leggi e gli usi del diritto pubblico. Ciò significa che la loro capacità giuridica è regolata dalle norme di diritto pubblico, non dal codice civile in materia di persone giuridiche private.

La disposizione ha carattere generale e non elenca i singoli diritti. Tali diritti sono determinati dalle leggi speciali e dagli usi osservati come diritto pubblico. Pertanto, l'articolo 11 funge da norma di rinvio: riconosce la personalità giuridica pubblica e rimanda alle fonti del diritto pubblico per la disciplina concreta.

Quando si applica

  • Un comune acquista un terreno per costruire una scuola pubblica.
  • Una provincia emette un'ordinanza per la regolamentazione del traffico.
  • Un ente pubblico riconosciuto (es. un consorzio di bonifica) esercita il diritto di espropriazione per pubblica utilità.
  • Un comune stipula un contratto di appalto per la manutenzione delle strade.
  • Un ente pubblico chiede il riconoscimento di una servitù di passaggio per una strada comunale.

Cosa questo articolo non dice

  • Non stabilisce come si costituisce una persona giuridica pubblica (la costituzione avviene per legge).
  • Non attribuisce diritti specifici, ma rinvia alle leggi di diritto pubblico.
  • Non si applica a società private o associazioni, anche se svolgono funzioni pubbliche.
  • Non disciplina la responsabilità degli enti pubblici (è trattata in altre norme).

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