Libro IDelle persone e della famiglia
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- Art. 1 Capacità giuridica dalla nascita La capacità giuridica si acquista dalla nascita. I diritti del concepito diventano effettivi solo se nasce. Il terzo comma dell'art. 1 è abrogato.
- Art. 2 Acquisto della capacità di agire La maggiore età si raggiunge al compimento del diciottesimo anno e attribuisce la capacità di compiere tutti gli atti, salvo norme speciali sul lavoro.
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3 Abrogato
- Art. 4 Presunzione di commorienza Se due persone muoiono e non si sa chi per primo, la legge le considera morte nello stesso momento. Regola la commorienza per successioni e assicurazioni.
- Art. 6 Diritto al nome Ogni persona ha diritto al nome (prenome e cognome) attribuito per legge. Modifiche sono ammesse solo nei casi e con le formalità indicate dalla legge.
- Art. 7 Azione a tutela del diritto al nome L'articolo 7 del Codice Civile permette di chiedere al giudice la cessazione dell'uso indebito del proprio nome, il risarcimento danni e la pubblicazione.
- Art. 8 Tutela del nome per ragioni familiari Ai sensi dell'Art. 8 Codice Civile, chiunque, pur non portando il nome, può agire per la tutela del nome se ha un interesse familiare degno di protezione.
- Art. 9 Tutela dello pseudonimo Lo pseudonimo che ha acquistato l'importanza del nome può essere tutelato ai sensi dell'art. 7 c.c., che protegge il diritto al nome.
- Art. 10 Abuso dell'immagine altrui Art. 10: tutela contro l'abuso dell'immagine altrui – se pubblicata illegalmente o con pregiudizio al decoro, può ordinarne la cessazione e risarcimento.
- Art. 11 Diritti delle persone giuridiche pubbliche L'articolo 11 del Codice Civile stabilisce che province, comuni e enti pubblici riconosciuti godono di diritti secondo leggi e usi del diritto pubblico.
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12 Abrogato
- Art. 13 Le società sono regolate dal libro V L'articolo 13 del Codice Civile stabilisce che le società sono disciplinate dalle disposizioni del libro V (norme sulle società).
- Art. 14 Atto costitutivo associazioni e fondazioni Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico; la fondazione può essere disposta anche con testamento. Art. 14 Codice Civile.
- Art. 15 Revoca atto costitutivo fondazione L'atto costitutivo di fondazione può essere revocato dal fondatore fino al riconoscimento o all'inizio dell'attività. La facoltà di revoca non va agli eredi.
- Art. 16 Elementi dell'atto costitutivo e statuto L'articolo 16 stabilisce i contenuti obbligatori dell'atto costitutivo e dello statuto per associazioni e fondazioni, come denominazione, scopo e patrimonio.
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17 Abrogato
- Art. 18 Responsabilità degli amministratori verso l'ente Gli amministratori rispondono verso l'ente secondo il mandato. Chi non partecipa all'atto dannoso è esente, salvo dissenso omesso.
- Art. 19 Limiti alla rappresentanza e terzi Le limitazioni ai poteri di rappresentanza non iscritte nel registro ex art. 33 non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che ne erano a conoscenza.
- Art. 20 Convocazione dell'assemblea delle associazioni Art. 20 Codice Civile: assemblea convocata annualmente per bilancio, su richiesta di almeno un decimo degli associati, o dal presidente del tribunale.
- Art. 21 Quorum e maggioranze nelle associazioni Regole di voto nelle assemblee di associazione: maggioranza con meta' degli associati in prima convocazione e tre quarti per modifiche e scioglimento.
- Art. 22 Responsabilità amministratori associazioni Art. 22 c.c.: azioni di responsabilità amministratori associazioni deliberate dall'assemblea ed esercitate da nuovi amministratori o liquidatori.
- Art. 23 Annullamento deliberazioni associazione Chi può annullare o sospendere le deliberazioni di un'associazione contrarie alla legge o allo statuto e gli effetti sui terzi.
- Art. 24 Recesso ed esclusione degli associati Recesso con preavviso di 3 mesi, esclusione per gravi motivi con ricorso entro 6 mesi, qualità non trasmissibile salvo statuto, nessun rimborso.
- Art. 25 Vigilanza e controllo sulle fondazioni L'autorità governativa vigila sulle fondazioni, annulla le delibere illecite, sostituisce gli amministratori e autorizza le azioni di responsabilità.
- Art. 26 Coordinamento e unificazione di fondazioni L'autorità governativa può coordinare attività di più fondazioni o unificarne l'amministrazione, rispettando la volontà del fondatore.
- Art. 27 Estinzione della persona giuridica: cause L'art. 27 c.c. elenca le cause di estinzione: statutarie, scopo raggiunto o impossibile, e per associazioni mancanza di tutti gli associati.
- Art. 28 Trasformazione della fondazione L'autorità governativa può trasformare una fondazione se lo scopo è esaurito, impossibile o di scarsa utilità, oppure se il patrimonio è insufficiente.
- Art. 29 Divieto di nuove operazioni Art. 29 Codice Civile vieta nuove operazioni dopo comunicazione del provvedimento di estinzione o scioglimento, con responsabilità personale e solidale.
- Art. 30 Liquidazione per estinzione o scioglimento L'articolo 30 del Codice Civile stabilisce la liquidazione del patrimonio dopo estinzione o scioglimento secondo le norme di attuazione.
- Art. 31 Devoluzione dei beni residui dell'ente I beni residui dopo la liquidazione dell'ente sono devoluti da statuto o autorita'. I creditori hanno un anno dalla chiusura per chiedere il pagamento.
- Art. 32 Destinazione beni dopo scioglimento ente Se un ente si scioglie o si trasforma, i beni ricevuti in dono con un vincolo specifico passano ad altre persone giuridiche con finalità simili.
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33 Abrogato
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34 Abrogato
- Art. 35 Sanzione per omessa iscrizione degli enti L'articolo 35 del Codice Civile punisce amministratori e liquidatori che omettono le iscrizioni obbligatorie con l'ammenda da lire cento a lire cinquemila.
- Art. 36 Ordinamento delle associazioni non riconosciute L'art. 36 c.c. regola l'ordinamento delle associazioni non riconosciute: accordi tra associati e legittimazione processuale del presidente o direttore.
- Art. 37 Fondo comune: contributi e divieto di divisione Art. 37: contributi e beni acquistati formano il fondo comune. I soci non possono dividerlo né pretendere la quota in caso di recesso.
- Art. 38 Responsabilità personale e solidale Art. 38: per le obbligazioni assunte, i terzi possono agire sul fondo comune e i rappresentanti sono personalmente e solidalmente responsabili.
- Art. 39 Comitati di soccorso, beneficenza e promotori Art. 39 c.c.: i comitati di soccorso, beneficenza e promotori di opere pubbliche e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo leggi speciali.
- Art. 40 Responsabilità degli organizzatori Organizzatori e gestori di fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente per conservazione e destinazione allo scopo annunziato (Art. 40 C.C.)
- Art. 41 Debiti dei comitati e responsabilità I componenti del comitato senza personalità giuridica rispondono di persona e in solido dei debiti. I sottoscrittori versano solo l'oblazione promessa.
- Art. 42 Destinazione fondi residui o insufficienti Se i fondi raccolti per uno scopo sono insufficienti, inutilizzabili o avanzano, la destinazione è decisa dal Governo se non prevista all'origine.
- Art. 42-bis Riorganizzazione di associazioni e fondazioni L'Art. 42-bis c.c. consente trasformazioni, fusioni e scissioni tra associazioni e fondazioni, con situazione patrimoniale a non piu di centoventi giorni.
- Art. 43 Distinzione tra domicilio e residenza Art. 43 del Codice Civile distingue domicilio (sede principale degli affari e interessi) e residenza (dimora abituale). Due concetti giuridici fondamentali.
- Art. 44 Cambio di residenza e domicilio verso terzi Il trasferimento della residenza non dichiarato non è opponibile ai terzi di buona fede. Se residenza e domicilio coincidono, cambiano insieme.
- Art. 45 Domicilio dei coniugi, minori e interdetti Art. 45 CC: domicilio autonomo per coniugi; per il minore segue la residenza familiare o il genitore con cui convive; per l'interdetto domicilio del tutore.
- Art. 46 Sede delle persone giuridiche Art. 46 c.c.: per le persone giuridiche la sede equivale a residenza e domicilio. I terzi possono considerare la sede effettiva se diversa da quella registrata.
- Art. 47 Elezione di domicilio speciale per atti o affari L'elezione di domicilio speciale per atti o affari deve essere espressa e per iscritto (Art. 47). Regola la scelta di domicilio per singoli atti.
- Art. 48 Curatore per i beni della persona scomparsa Il tribunale nomina un curatore per tutelare i beni dello scomparso e rappresentarlo negli atti urgenti, se mancano legali rappresentanti o procuratori.
- Art. 49 Dichiarazione di assenza Art. 49: dopo un anno dall'ultima notizia, i presunti successori e chi ha diritti dalla morte dello scomparso possono chiedere la dichiarazione di assenza.
- Art. 50 Possesso temporaneo dei beni dell'assente Eseguibile la sentenza d'assenza, i presunti eredi possono chiedere il possesso temporaneo dei beni e l'apertura dei testamenti, previa cauzione.
- Art. 51 Assegno alimentare al coniuge dell'assente Il coniuge dell'assente può ottenere un assegno alimentare dal tribunale, se in bisogno, determinato secondo condizioni familiari e patrimonio (Art. 51).
- Art. 52 Effetti immissione possesso beni assente L'articolo 52 disciplina i poteri sul patrimonio dell'assente: previo inventario, attribuisce amministrazione, rappresentanza in giudizio e rendite dei beni.
- Art. 53 Ripartizione delle rendite dell'assente Coniuge, ascendenti e discendenti immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente ritengono tutte le rendite; gli altri accantonano il terzo.
- Art. 54 Limiti alla vendita beni dell'assente Chi ha il possesso temporaneo dei beni dell'assente non può venderli, ipotecarli o darli in pegno senza l'autorizzazione formale del tribunale.
- Art. 55 Immissione di altri nel possesso temporaneo Durante il possesso temporaneo, chi prova un diritto prevalente o uguale può escludere il possessore o associarsi, ma i frutti solo dalla domanda giudiziale.
- Art. 56 Cessazione assenza e restituzione beni Se l'assente ritorna o ne è provata l'esistenza, cessano gli effetti dell'assenza. I beni vanno restituiti, ma i vantaggi goduti fino alla mora restano.
- Art. 57 Prova della morte dell'assente Se durante il possesso temporaneo è provata la morte dell'assente, la successione si apre a favore degli eredi o legatari del momento della morte.
- Art. 58 Dichiarazione di morte presunta dell'assente Il tribunale può dichiarare la morte presunta dell'assente dopo cinque anni dall'ultima notizia, o nove anni dal raggiungimento della maggiore età.
- Art. 59 Riproposta dell'istanza rigettata dopo due anni L'articolo 59 del Codice Civile stabilisce che un'istanza respinta non può essere riproposta prima che siano trascorsi almeno due anni.
- Art. 60 Altri casi di dichiarazione di morte presunta Art. 60: morte presunta per scomparsa in guerra, prigionia o infortunio. Termini: due anni dalla pace o dall'infortunio, tre anni dalla fine delle ostilità.
- Art. 61 Determinazione della data di morte presunta La sentenza sulla morte presunta fissa il giorno e l'ora dell'evento o dell'ultima notizia. Se l'ora manca, si considera la fine del giorno.
- Art. 62 Domanda di morte presunta e assenza Per i casi dell'art. 60, la morte presunta si chiede se mancano gli accertamenti dell'atto di morte. Il tribunale puo' invece dichiarare l'assenza.
- Art. 63 Effetti della morte presunta Con la morte presunta chi aveva il possesso temporaneo dispone liberamente dei beni, i diritti diventano definitivi e cessano cauzioni e alimenti.
- Art. 64 Obbligo di inventario e possesso dei beni L'art. 64 impone l'obbligo di redigere l'inventario dei beni prima di prendere possesso delle sostanze a seguito della dichiarazione di morte presunta.
- Art. 65 Nuovo matrimonio del coniuge dopo morte presunta Secondo l'Art. 65 Codice Civile, il coniuge della persona dichiarata morta presunta può risposarsi solo dopo che la sentenza è diventata eseguibile.
- Art. 66 Effetti del ritorno del morto presunto Se la persona dichiarata morta presunta ritorna o ne è provata l'esistenza, recupera i beni nello stato attuale e i prezzi dovuti o reinvestiti ex Art. 66.
- Art. 67 Dichiarazione di esistenza dopo morte presunta L'art. 67 c.c. permette la dichiarazione di esistenza della persona dichiarata morta presunta e l'accertamento della morte su richiesta del PM o interessati.
- Art. 68 Nullita' del nuovo matrimonio Matrimonio nullo se il presunto morto ritorna; effetti civili salvi. Nullità non pronunciabile se morte accertata anche dopo.
- Art. 69 Diritti in nome di persona ignota Art. 69: per reclamare un diritto in nome di persona di cui si ignora l'esistenza, occorre provare che esisteva al momento della nascita del diritto.
- Art. 70 Successione persona di cui si ignora l'esistenza L'articolo 70 regola la successione quando si ignora l'esistenza del chiamato: i subentranti devono fare inventario e dare cauzione.
- Art. 71 Tutela dei diritti della persona ignota Art. 71 CC: i diritti della persona ignota (o eredi) non sono pregiudicati salvo prescrizione/usucapione. Frutti dovuti solo da costituzione in mora.
- Art. 72 Art. 72 - Inventario nella successione per morte presunta Alla successione di una persona dichiarata morta presunta, gli eredi devono fare l'inventario dei beni prima di subentrare.
- Art. 73 Ritorno del morto presunto e beni ereditari Se il dichiarato morto presunto ritorna, recupera i suoi beni nello stato presente o il prezzo non ancora saldato, salvi usucapione e prescrizione.
- Art. 74 Parentela: vincolo da stesso stipite Art. 74 definisce parentela come vincolo tra discendenti da uno stipite, inclusi figli nati fuori dal matrimonio e adottivi, esclusa adozione di maggiorenni.
- Art. 75 Definizione delle linee di parentela L'art. 75 definisce linee di parentela: retta (discendenti/ascendenti) e collaterale (stesso stipite). Il grado si calcola con l'art. 76.
- Art. 76 Computo dei gradi di parentela Art. 76 spiega il computo dei gradi: linea retta conta generazioni escluso stipite; collaterale sale allo stipite comune e scende, escludendolo.
- Art. 77 Limite della parentela al sesto grado L'art. 77 del Codice Civile stabilisce che la legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo alcuni effetti specialmente determinati.
- Art. 78 Definizione e durata dell'affinità L'affinità è il legame tra un coniuge e i parenti dell'altro. Non cessa con la morte del coniuge, ma cessa se il matrimonio è dichiarato nullo.
- Art. 79 La promessa di matrimonio non è vincolante La promessa di matrimonio non obbliga a sposarsi né a pagare penali concordate in caso di rottura. Nessun vincolo legale alle nozze secondo l'Art. 79.
- Art. 80 Restituzione dei doni per promessa di matrimonio Art. 80: diritto alla restituzione dei doni per promessa di matrimonio non celebrato, con termine di un anno dal rifiuto o dalla morte di uno dei promittenti.
- Art. 81 Risarcimento danni promessa di matrimonio Promessa matrimonio per atto pubblico, scrittura privata o richiesta. Rifiuto ingiustificato obbliga a risarcire spese e obbligazioni. Termine: un anno.
- Art. 82 Matrimonio davanti a ministro cattolico Art. 82 del Codice Civile stabilisce che il matrimonio celebrato davanti a ministro cattolico è regolato dal Concordato e da leggi speciali.
- Art. 83 Matrimonio davanti a ministri dei culti ammessi Il matrimonio davanti a ministri di culti ammessi (escluso cattolico) è regolato dal capo seguente, salvo leggi speciali. Art. 83 c.c.
- Art. 84 Matrimonio dei minori e deroga per gravi motivi I minori non possono contrarre matrimonio. Il tribunale può ammettere chi ha compiuto sedici anni per gravi motivi. Reclamo entro dieci giorni.
- Art. 85 Divieto di matrimonio dell'interdetto Chi è interdetto per infermità di mente non può contrarre matrimonio. Se la procedura è avviata, il PM può sospendere la celebrazione fino alla sentenza.
- Art. 86 Nessun nuovo matrimonio se già vincolati L'articolo 86 del Codice Civile vieta il matrimonio a chi è già vincolato da un precedente matrimonio o da unione civile. Modifica efficace dal 5 giugno 2016.
- Art. 87 Divieti per parentela, affinità, adozione Elenco delle persone tra cui non può contrarre matrimonio per parentela, affinità o adozione, con possibilità di autorizzazione del tribunale.
- Art. 88 Divieto di matrimonio per omicidio del coniuge Non si può sposare chi è stato condannato per omicidio del coniuge dell'altro. Sospensione se rinvio a giudizio o cattura fino a proscioglimento.
- Art. 89 Divieto temporaneo di nuove nozze Art. 89 vieta nuove nozze alla donna entro trecento giorni dallo scioglimento o annullamento del matrimonio precedente, salvo eccezioni.
- Art. 90 Curatore per le convenzioni del minore Se le circostanze lo esigono, il tribunale o la corte d'appello nominano un curatore speciale per assistere il minore nella stipulazione delle convenzioni.
- Art. 91 Conferma dell'abrogazione Art. 91 del Codice Civile è abrogato. Il D.Lgs. 287/1944 ha confermato l'abrogazione. L'articolo non contiene alcuna norma sostanziale.
- Art. 92 Regole sul matrimonio dei Principi Reali L'art. 92 esenta il Re Imperatore e la Famiglia Reale da specifici limiti matrimoniali e richiede l'assenso del Re per le nozze dei Principi Reali.
- Art. 93 Obbligo di pubblicazione prima del matrimonio Il matrimonio deve essere preceduto dalla pubblicazione a cura dell'ufficiale di stato civile. Comma abrogato dal D.P.R. 2000.
- Art. 94 Dove richiedere le pubblicazioni di matrimonio Le pubblicazioni di matrimonio si richiedono all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di uno sposo e si effettuano nei comuni di entrambi.
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95 Abrogato
- Art. 96 Richiesta della pubblicazione di matrimonio Art. 96 C.C. richiede che la pubblicazione di matrimonio sia richiesta da entrambi gli sposi o da persona da loro autorizzata.
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97 Abrogato
- Art. 98 Rifiuto pubblicazione di matrimonio e ricorso Se l'ufficiale dello stato civile rifiuta la pubblicazione del matrimonio, rilascia un certificato motivato. Contro il rifiuto si ricorre al tribunale.
- Art. 99 Pubblicazione matrimonio: termine celebrazione Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dalla pubblicazione e decade se non celebrato entro centottanta giorni.
- Art. 100 Riduzione termine pubblicazione matrimoniale Il tribunale può ridurre il termine di pubblicazione per gravi motivi, o ometterla per cause gravissime se gli sposi dichiarano l'assenza di impedimenti.