Solidarietà tra condebitori – Art. 1294
Art. 1294 cod. civ.: condebitori solidalmente obbligati salvo diversa legge o titolo. Norma che stabilisce la solidarietà come principio generale.
I condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Secondo l'articolo 1294, quando più persone sono obbligate verso lo stesso creditore, di regola rispondono in solido. Ciò significa che ciascun debitore può essere chiamato a pagare l'intero debito, indipendentemente dalla sua quota interna.
L'unica eccezione è quando la legge o il contratto (il "titolo") stabiliscono espressamente che la responsabilità è parziaria, cioè ciascuno deve solo la sua parte.
Questa norma è il principio generale: la solidarietà si presume, salvo patto contrario. Per i rapporti interni tra i condebitori, occorre invece guardare agli articoli successivi (1298 e seguenti).
Quando si applica
- Tre amici firmano insieme un contratto di locazione per un appartamento: diventano condebitori solidali per il canone.
- Due soci stipulano un finanziamento per la società senza limitazione di responsabilità: sono solidalmente obbligati.
- Un gruppo di acquirenti sottoscrive un unico contratto di compravendita con pagamento rateale: rispondono in solido per ogni rata.
- Marito e moglie acquistano un'autovettura a rate, entrambi debitori: la solidarietà opera salvo diverso accordo.
Cosa questo articolo non dice
- Che ciascun condebitore possa limitare la propria responsabilità alla propria quota interna (non è così, salvo eccezioni).
- Che la solidarietà operi anche per i creditori solidali (materia regolata dall'art. 1292 e seguenti).
- Che l'art. 1294 disciplini il diritto di regresso tra condebitori (regresso è all'art. 1299).
- Che la solidarietà sia sempre esclusa in presenza di più debitori (è invece la regola).
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