Art. 1293 Codice Civile

La solidarietà non esclusa da modalità diverse - Art. 1293

Art. 1293: la solidarietà non è esclusa da modalità diverse tra i debitori o verso i creditori, anche se le obbligazioni hanno termini differenti.

Testo ufficiale Art. 1293 Codice Civile — Italia

La solidarietà non è esclusa dal fatto che i singoli debitori siano tenuti ciascuno con modalità diverse, o il debitore comune sia tenuto con modalità diverse di fronte ai singoli creditori.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1293 del Codice Civile chiarisce che la solidarietà tra debitori (o tra creditori) non viene meno per il solo fatto che ciascuno sia tenuto con modalità diverse. In altre parole, un'obbligazione solidale può prevedere scadenze, condizioni o modalità di adempimento differenti per i vari soggetti coinvolti, senza che questo comprometta la solidarietà stessa.

Questa disposizione si applica sia alla solidarietà passiva (più debitori verso un creditore) sia a quella attiva (più creditori verso un debitore). La diversità delle modalità – come termini, luogo di pagamento, garanzie accessorie – non fa venire meno la regola per cui ciascun debitore è obbligato per l'intero e il creditore può pretendere l'intero da uno qualsiasi di essi.

L'articolo va letto insieme alla definizione di solidarietà (art. 1292) e alle norme sui rapporti interni tra condebitori (artt. 1298-1299), che regolano i diritti di regresso dopo il pagamento.

Quando si applica

  • Tre persone sottoscrivono un mutuo: una deve restituire la somma in un'unica soluzione, l'altra con rate mensili, la terza con rate trimestrali. Il creditore può chiedere l'intero a ciascuna, nonostante le scadenze diverse.
  • Un debitore è obbligato verso due creditori: verso uno deve pagare in contanti, verso l'altro con bonifico. La solidarietà sussiste egualmente.
  • In un contratto di appalto, più imprese si obbligano solidalmente per la realizzazione di un'opera: alcune con cauzione, altre senza. La differenza di garanzie non elimina la solidarietà.
  • Un socio accomandatario e uno accomandante sono coobbligati per un debito della società, ma con regimi di responsabilità diversi. Il creditore può agire per l'intero verso il socio accomandatario, in virtù della solidarietà.

Cosa questo articolo non dice

  • Se la solidarietà sia esclusa quando i debitori sono obbligati per importi diversi (l'articolo riguarda solo le modalità, non l'ammontare).
  • Le conseguenze della remissione del debito verso uno dei condebitori (disciplinata dall'art. 1301).
  • La divisione del debito tra gli eredi del debitore (regolata dall'art. 1295).
  • La possibilità di scegliere quale debitore chiamare in via preferenziale (la scelta è libera, ma non è oggetto di questo articolo).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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