Limiti alla compensazione solidale Art. 1302
Un condebitore puo' opporre in compensazione il credito di un altro condebitore solo fino alla concorrenza della quota di quest'ultimo.
Ciascuno dei debitori in solido può opporre in compensazione il credito di un condebitore solo fino alla concorrenza della parte di quest'ultimo. A uno dei creditori in solido il debitore può opporre in compensazione ciò che gli è dovuto da un altro dei creditori, ma solo per la parte di questo.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando piu' persone sono obbligate insieme per lo stesso debito, la compensazione permette di estinguere l'obbligazione usando un credito esistente verso il creditore. La norma stabilisce che ciascun condebitore non puo' usare liberamente l'intero credito spettante a un altro obbligato, ma puo' far valere la compensazione soltanto nei limiti della quota interna spettante a quell'altro condebitore.
Allo stesso modo, nel caso di piu' creditori solidali, il debitore a cui viene chiesto il pagamento da uno dei creditori puo' opporre in compensazione quanto a lui dovuto da un altro concreditori, ma unicamente per la quota appartenente a quest'ultimo.
Quando si applica
- Due inquilini devono pagare l'affitto arretrato al proprietario e uno di loro chiede di compensare il debito usando un credito dell'altro inquilino verso lo stesso proprietario, limitatamente alla quota dell'altro
- Due soci sono obbligati in solido verso un fornitore e uno dei soci oppone in compensazione la somma che il fornitore deve all'altro socio per una prestazione personale, nei limiti della quota di quest'ultimo
- Un debitore riceve la richiesta di pagamento da uno dei concreditori solidali e chiede di scalare la somma che un altro concredito gli deve a titolo personale, entro la quota di spettanza di quest'ultimo
Cosa questo articolo non dice
- L'estinzione totale dell'intero debito solidale mediante il credito personale di un condebitore oltre la sua quota, poiche' l'eccedenza rimane a carico degli altri obbligati
- Le eccezioni meramente personali legate allo stato o alla capacita' dei singoli soggetti, disciplinate separatamente
- L'azione di regresso per il recupero delle quote tra condebitori a seguito dell'avvenuto pagamento
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