Art. 1297 Codice Civile

Divieto di opporre eccezioni personali Art. 1297

Nelle obbligazioni solidali, il condebitore non può usare le eccezioni personali di un altro debitore, né il debitore quelle di un altro concreditore.

Testo ufficiale Art. 1297 Codice Civile — Italia

Uno dei debitori in solido non può opporre al creditore le eccezioni personali agli altri debitori. A uno dei creditori in solido il debitore non può opporre le eccezioni personali agli altri creditori.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Nelle obbligazioni in solido, più persone sono tenute a pagare la medesima prestazione, oppure più creditori hanno diritto di pretenderla. L'eccezione è la difesa con cui ci si oppone alla richiesta di pagamento, contestando il diritto altrui o chiedendone il blocco.

L'eccezione personale riguarda esclusivamente la posizione o la situazione soggettiva di uno specifico debitore o creditore, come l'incapacità di agire, un vizio del consenso o un beneficio concesso a titolo individuale.

La norma stabilisce che questo tipo di difesa non si trasferisce agli altri soggetti dell'obbligazione. Un condebitore chiamato a pagare non può giustificare il proprio rifiuto invocando una difesa personale che spetta soltanto a un altro debitore. Allo stesso modo, il debitore non può rifiutare il pagamento a un concreditore adducendo ragioni personali che riguardano un altro creditore.

Quando si applica

  • Un garante coobbligato viene citato per il pagamento di un prestito e cerca di difendersi sostenendo che il debitore principale era minorenne al momento della firma.
  • Più inquilini firmano insieme il contratto di affitto e il locatore chiede l'intero importo a uno di loro, il quale cerca di contestare il debito adducendo l'errore negoziale subito da un convivente.
  • Un debitore riceve la richiesta di saldo da uno dei comproprietari dell'immobile e rifiuta di pagare sostenendo che un diverso comproprietario gli aveva concesso una dilazione a titolo personale.

Cosa questo articolo non dice

  • Eccezioni comuni a tutti i debitori, come l'avvenuto pagamento dell'intero debito o la prescrizione dell'obbligazione, disciplinate dalle norme generali e dall'articolo 1306.
  • La compensazione del credito proprio spettante a un altro condebitore, regolata dall'articolo 1302.
  • La ripartizione delle quote interne tra i vari coobbligati dopo il pagamento, materia del regresso disciplinata dall'articolo 1299.

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