Art. 1343 Codice Civile

Definizione di causa illecita – Art. 1343

L'articolo 1343 del Codice Civile definisce quando la causa del contratto è illecita: contraria a norme imperative, ordine pubblico o buon costume.

Testo ufficiale Art. 1343 Codice Civile — Italia

La causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

La causa di un contratto è illecita quando contrasta con norme imperative, con l'ordine pubblico o con il buon costume. Le norme imperative sono leggi che non possono essere derogate dalle parti (es. divieto di vendita di stupefacenti). L'ordine pubblico comprende i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico (es. contratti che aggirano leggi tributarie). Il buon costume riguarda la morale sociale comune (es. patti contrari alla decenza sessuale).

Questa disposizione si limita a definire l'illiceità della causa; non stabilisce la conseguenza giuridica, che è disciplinata da altre norme del codice. Per valutare l'illiceità si deve guardare al contenuto oggettivo del contratto, non ai motivi personali delle parti.

Quando si applica

  • Un contratto di compravendita di un'arma senza licenza (contrario a norme imperative).
  • Un accordo tra due imprese per fissare i prezzi in modo da eludere la concorrenza (contrario all'ordine pubblico).
  • Un contratto che prevede prestazioni sessuali a pagamento (contrario al buon costume).
  • Un patto di simulazione per nascondere beni al fisco (contrario a norme imperative e ordine pubblico).

Cosa questo articolo non dice

  • Non stabilisce la nullità del contratto per causa illecita; quella è una conseguenza prevista da altre disposizioni.
  • Non riguarda i motivi illeciti delle parti, trattati dall'articolo 1345.
  • Non copre l'impossibilità dell'oggetto, che è disciplinata dall'articolo 1346.
  • Non si applica ai contratti in frode alla legge (articolo 1344), che hanno una disciplina specifica.

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