Art. 1345 Codice Civile

Contratto nullo per motivo illecito comune - Art. 1345

Il contratto è illecito quando entrambe le parti lo concludono esclusivamente per un motivo illecito comune. Art. 1345 del Codice Civile.

Testo ufficiale Art. 1345 Codice Civile — Italia

Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1345 del Codice Civile stabilisce che un contratto è illecito (e quindi nullo) se le parti lo hanno concluso esclusivamente per un motivo illecito che è comune ad entrambe.

Il motivo illecito è la ragione personale che spinge le parti a stipulare il contratto, diversa dalla causa (che è lo scopo oggettivo del contratto). Perché l'articolo si applichi, il motivo illecito deve essere l'unica ragione che ha spinto le parti, e deve essere condiviso da entrambe. Se il motivo illecito è solo di una parte, o se c'è anche un motivo lecito, la regola non opera.

Quando si applica

  • Due concorrenti stipulano un accordo di cartello esclusivamente per danneggiare un terzo, non per altri scopi commerciali.
  • Un debitore vende un immobile a un parente a prezzo simbolico unicamente per sottrarlo ai creditori, e il parente è consapevole e partecipa a questo intento.
  • Un'impresa e un funzionario pubblico stipulano un contratto di consulenza fittizio esclusivamente per occultare una tangente.
  • Due società concludono un contratto di compravendita di merce inesistente unicamente per creare crediti fittizi e ingannare l'amministrazione finanziaria.

Cosa questo articolo non dice

  • Contratti in cui solo una parte ha un motivo illecito: in tal caso si applicano altre norme, non l'art. 1345.
  • Contratti in cui il motivo illecito non è esclusivo, ma si aggiunge a un motivo lecito: l'articolo non trova applicazione.
  • Contratti con causa illecita (art. 1343) o contratti in frode alla legge (art. 1344), che sono ipotesi distinte di illiceità.
  • Contratti in cui il motivo illecito è comune ma non esclusivo, cioè le parti avevano anche altri motivi leciti.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

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