Riserva di nomina del contraente – Art. 1401
L'art. 1401 c.c. consente a una parte di riservarsi la facoltà di nominare successivamente la persona che acquista diritti e assume obblighi del contratto.
Nel momento della conclusione del contratto una parte può riservarsi la facoltà di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 1401 permette a una parte di riservarsi la facoltà di nominare, in un momento successivo alla conclusione del contratto, la persona che diverrà il vero contraente, acquistando i diritti e assumendo gli obblighi derivanti dal contratto stesso.
Questa riserva deve essere esercitata entro il termine e con le modalità stabilite dall'articolo 1402. Se la nomina avviene, il nominato subentra nel contratto con effetto retroattivo al momento della conclusione. Se invece la nomina non viene effettuata nei termini, il contraente che aveva fatto la riserva resta definitivamente obbligato come parte contrattuale.
La riserva di nomina non è una procura: il nominato non agisce come rappresentante, ma diventa parte in proprio. Richiede, per la sua validità, la forma scritta del contratto principale, come previsto dall'articolo 1403.
Quando si applica
- Un imprenditore firma un contratto di acquisto di macchinari riservandosi di nominare la sua società controllata come acquirente effettiva.
- Un acquirente di un immobile fa la riserva per permettere a un familiare di subentrare dopo aver ottenuto il mutuo.
- In una compravendita di partecipazioni sociali, il compratore riserva la nomina di una società veicolo.
- Un contratto di locazione stipulato con riserva di nomina per un futuro inquilino.
- Un contratto di appalto in cui il committente può nominare un'altra impresa come destinataria dei lavori.
Cosa questo articolo non dice
- Non è una procura: la riserva di nomina non dà poteri di rappresentanza; il nominato è parte in proprio, non rappresentante.
- Non è una cessione del contratto (art. 1406): la nomina ha effetto retroattivo, mentre la cessione opera dal momento del trasferimento.
- Non è un contratto a favore di terzi: il terzo nominato diventa parte, non semplice beneficiario.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
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