Rischi nella vendita di cose in viaggio (Art. 1529)
Il compratore assume i rischi delle merci in viaggio dalla consegna al vettore, se la polizza assicurativa è nei documenti. Eccezione: venditore malafede.
Se la vendita ha per oggetto cose in viaggio, e tra i documenti consegnati al compratore è compresa la polizza di assicurazione per i rischi del trasporto, sono a carico del compratore i rischi a cui si trova esposta la merce dal momento della consegna al vettore. Questa disposizione non si applica se il venditore al tempo del contratto era a conoscenza della perdita o dell'avaria della merce, e le ha in mala fede taciute al compratore.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
La norma regola la vendita di merce già in viaggio (vendita di cose in viaggio). Se il venditore consegna al compratore la polizza assicurativa insieme agli altri documenti di trasporto, il compratore si assume i rischi di perdita o avaria della merce a partire dal momento in cui la merce è stata consegnata al vettore dal venditore. In pratica, il compratore sopporta il danno anche se non ha ancora ricevuto la merce, purché la polizza sia compresa nei documenti.
Tuttavia, la regola non si applica se il venditore, al momento della conclusione del contratto, era già a conoscenza della perdita o del danneggiamento della merce e non ne ha informato il compratore in malafede. In tal caso, i rischi rimangono a carico del venditore.
La disposizione si inserisce nel contesto delle norme sulla vendita di beni mobili e si coordina con gli articoli che disciplinano il passaggio dei rischi e la consegna.
Quando si applica
- Un compratore acquista grano già imbarcato su una nave; il venditore include la polizza assicurativa nei documenti. Durante la traversata il grano si inumidisce per una tempesta. Il compratore subisce la perdita.
- Una ditta compra merce in container in viaggio via mare; il venditore consegna la polizza assicurativa. Il container cade in mare. Il compratore sopporta il rischio, ma può rivalersi con l'assicurazione.
- Un acquirente compra un lotto di macchinari in transito su un camion; il venditore include la polizza. Il camion ha un incidente e i macchinari sono danneggiati. Il rischio è a carico del compratore.
- Un commerciante acquista frutta in viaggio per ferrovia; il venditore include la polizza. La frutta marcisce per ritardo. Il compratore sopporta il danno.
Cosa questo articolo non dice
- Casi in cui il venditore non ha incluso la polizza assicurativa nei documenti: la regola non si applica; i rischi restano a carico del venditore fino alla consegna effettiva.
- La responsabilità del vettore per i danni: non è disciplinata da questo articolo ma dalle norme sui contratti di trasporto.
- L'eventuale obbligo del compratore di pagare il prezzo nonostante il danno: l'articolo non dice nulla sul pagamento; si applicano le norme generali sulla vendita.
- Situazioni in cui il venditore ha taciuto in malafede: l'articolo esclude l'applicazione della regola, ma non dice cosa accade dopo (ad esempio, risarcimento danni).
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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