Art. 1521 Codice Civile

Vendita a prova - condizione sospensiva - Art. 1521

Vendita a prova: presunzione di condizione sospensiva. La cosa deve avere qualità pattuite o essere idonea all'uso. Prova secondo contratto o usi. Art. 1521

Testo ufficiale Art. 1521 Codice Civile — Italia

La vendita a prova si presume fatta sotto la condizione sospensiva che la cosa abbia le qualità pattuite o sia idonea all'uso a cui è destinata. La prova si deve eseguire nel termine e secondo le modalità stabiliti dal contratto o dagli usi.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

La vendita a prova è un contratto in cui l'acquirente può verificare se la cosa ha le caratteristiche promesse o è adatta all'uso previsto. Il Codice Civile presume che la vendita sia sottoposta a una condizione sospensiva: se la prova fallisce, il contratto non produce effetti. La prova deve essere fatta entro il termine e con le modalità stabiliti dal contratto o, in mancanza, dagli usi del settore.

Questa presunzione opera automaticamente, a meno che le parti non abbiano pattuito diversamente. Se la prova ha esito positivo, la condizione si verifica e la vendita diventa definitiva. Se negativa, il compratore può rifiutare la cosa senza conseguenze.

Quando si applica

  • Acquisto di un'automobile con un periodo di prova di una settimana per verificarne il funzionamento.
  • Ordine di un macchinario industriale da testare presso il compratore prima di accettarlo definitivamente.
  • Vendita di una partita di tessuti con campione approvato, in cui il compratore prova la merce al momento della consegna.
  • Contratto per l'acquisto di un'abitazione subordinato a un'ispezione tecnica che ne certifichi lo stato.
  • Vendita di prodotti alimentari con clausola che consente al compratore di assaggiarli prima di pagare.

Cosa questo articolo non dice

  • Non riguarda la vendita con riserva di gradimento (Art. 1520), dove il gradimento è lasciato all'arbitrio del compratore senza una prova oggettiva.
  • Non si applica alla vendita su campione (Art. 1522), che impone un confronto diretto con il campione, non una prova funzionale o di qualità generiche.
  • Non disciplina il passaggio della proprietà o dei rischi (Art. 1523), che seguono regole proprie indipendentemente dalla prova.
  • Non copre i casi di inadempimento o vizi occulti, che sono regolati dagli articoli 1517 (risoluzione di diritto) e successivi del codice.

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