Risarcimento per evizione nella permuta Art. 1553
Il permutante che subisce l'evizione e non vuole riavere la cosa data ha diritto al valore della cosa evitta e al risarcimento del danno.
Il permutante, se ha sofferto l'evizione e non intende riavere la cosa data, ha diritto al valore della cosa evitta, secondo le norme stabilite per la vendita, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questo articolo si applica quando, in una permuta (scambio di beni), una delle due parti (il permutante) riceve un bene che poi viene rivendicato da un terzo che ne è il vero proprietario (evizione).
Se il permutante, dopo aver subito l'evizione, non vuole riprendersi il bene che aveva dato in cambio, ha diritto di ricevere il valore del bene evitto, calcolato secondo le stesse regole previste per la vendita, e in più il risarcimento del danno subito.
L'articolo non dice cosa succede se il permutante preferisce riavere indietro il proprio bene: in quel caso si applicano altre norme (richiamate dall'articolo 1555 sulle vendite).
Quando si applica
- Tizio scambia un terreno con un appartamento di Caio. L'appartamento viene rivendicato da un terzo che ne è il vero proprietario. Tizio non vuole riavere il terreno, chiede il valore dell'appartamento e i danni.
- Ho scambiato la mia moto d'epoca con una barca a vela. La barca è stata rivendicata dal legittimo proprietario. Non voglio riavere la moto, quindi chiedo il valore della barca e il risarcimento.
- In una permuta di due aziende, una delle aziende ricevute viene sottratta da un creditore pignoratizio. Il permutante che ha dato la propria azienda non vuole riprendersela, ma pretende il valore dell'azienda evitta e i danni.
Cosa questo articolo non dice
- Non si applica se il bene dato in permuta è difettoso (vizi): in quel caso vale la garanzia per vizi (art. 1490 e seguenti).
- Non copre il caso in cui il bene ricevuto vada distrutto o danneggiato dopo la permuta: si applicano le norme sul rischio (art. 1465).
- Non riguarda l'ipotesi in cui il permutante voglia sciogliere il contratto per semplice pentimento: serve un inadempimento o un vizio del consenso.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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Questa pagina riporta il testo dell'art. 1553 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.