Definizione di permuta - Art. 1552
La permuta è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose o di altri diritti tra i contraenti (Art. 1552).
La permuta è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all'altro.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 1552 definisce il contratto di permuta, detto anche scambio o baratto. A differenza della vendita, non c'è un prezzo: le parti si scambiano reciprocamente la proprietà di beni o di altri diritti. L'oggetto può essere cose materiali o diritti, come crediti o quote societarie.
La permuta si perfeziona con il consenso delle parti, come previsto dall'articolo 1549 (perfezione del contratto). Per tutto ciò che non è espressamente regolato, si applicano le norme sulla vendita (articolo 1555), come per l'evizione (articolo 1553) e le spese (articolo 1554).
Quando si applica
- Due privati si scambiano un'automobile usata con un trattore agricolo, senza pagamento di denaro.
- Un proprietario scambia un appartamento in città con un terreno edificabile in campagna.
- Due soci si scambiano una quota di una società con un brevetto industriale.
- Un collezionista scambia un quadro con una scultura di valore equivalente.
- Due eredi si scambiano beni ereditari per dividere l'asse ereditario senza liquidità.
Cosa questo articolo non dice
- La vendita con pagamento in natura (c'è un prezzo, anche se pagato con beni, si applicano le norme sulla compravendita).
- La donazione reciproca (non c'è corrispettivo, è un atto di liberalità).
- Lo scambio di servizi o prestazioni d'opera (l'oggetto deve essere cose o diritti, non attività).
- Il contratto di somministrazione (articolo 1559 e seguenti), che prevede prestazioni periodiche.
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