Danni al comodatario per vizi della cosa: Art. 1812
Art. 1812 c.c.: il comodante risarcisce i danni al comodatario per vizi della cosa solo se conosceva i vizi e non lo ha avvertito.
Se la cosa comodata ha vizi tali che rechino danno a chi se ne serve, il comodante è tenuto al risarcimento qualora, conoscendo i vizi della cosa, non ne abbia avvertito il comodatario.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 1812 del Codice Civile disciplina la responsabilità del comodante (cioè di chi presta gratuitamente una cosa) per i danni subiti dal comodatario (chi riceve la cosa in prestito) a causa di vizi della cosa stessa.
La regola è che il comodante è obbligato al risarcimento solo se, al momento del prestito, conosceva i vizi e non ha avvertito il comodatario. Se il comodante ignorava i vizi, anche se avrebbero potuto essere scoperti con diligenza, l'articolo non lo rende responsabile.
Non è necessario che il comodante abbia causato il vizio; la sua omissione consiste nel non aver informato il comodatario di un pericolo noto. Il danno deve essere una conseguenza diretta del vizio stesso.
Quando si applica
- Presti una scala a pioli a un amico, sapendo che un piolo è rotto ma non lo avverti; l'amico cade e si ferisce.
- Dai in prestito la tua auto con freni difettosi, consapevole del problema, e il conducente ha un incidente a causa del guasto.
- Un vicino ti presta un decespugliatore con il cavo elettrico danneggiato, lo sa, ma non te lo dice; prendi una scossa.
- Affidi a un collega una bicicletta con il freno anteriore non funzionante, che conosci, e lui cade in curva.
Cosa questo articolo non dice
- Danni causati dal comodatario per uso improprio o negligente della cosa (non coperti da questo articolo).
- Vizi che il comodante non conosceva al momento del prestito, anche se avrebbe potuto scoprirli con una normale ispezione.
- Danni subiti da terze persone a causa della cosa prestata (responsabilità extracontrattuale regolata altrove).
- Responsabilità oggettiva del comodante per qualsiasi vizio, indipendentemente dalla sua conoscenza.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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