Art. 1812 Codice Civile

Danni al comodatario per vizi della cosa: Art. 1812

Art. 1812 c.c.: il comodante risarcisce i danni al comodatario per vizi della cosa solo se conosceva i vizi e non lo ha avvertito.

Testo ufficiale Art. 1812 Codice Civile — Italia

Se la cosa comodata ha vizi tali che rechino danno a chi se ne serve, il comodante è tenuto al risarcimento qualora, conoscendo i vizi della cosa, non ne abbia avvertito il comodatario.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1812 del Codice Civile disciplina la responsabilità del comodante (cioè di chi presta gratuitamente una cosa) per i danni subiti dal comodatario (chi riceve la cosa in prestito) a causa di vizi della cosa stessa.

La regola è che il comodante è obbligato al risarcimento solo se, al momento del prestito, conosceva i vizi e non ha avvertito il comodatario. Se il comodante ignorava i vizi, anche se avrebbero potuto essere scoperti con diligenza, l'articolo non lo rende responsabile.

Non è necessario che il comodante abbia causato il vizio; la sua omissione consiste nel non aver informato il comodatario di un pericolo noto. Il danno deve essere una conseguenza diretta del vizio stesso.

Quando si applica

  • Presti una scala a pioli a un amico, sapendo che un piolo è rotto ma non lo avverti; l'amico cade e si ferisce.
  • Dai in prestito la tua auto con freni difettosi, consapevole del problema, e il conducente ha un incidente a causa del guasto.
  • Un vicino ti presta un decespugliatore con il cavo elettrico danneggiato, lo sa, ma non te lo dice; prendi una scossa.
  • Affidi a un collega una bicicletta con il freno anteriore non funzionante, che conosci, e lui cade in curva.

Cosa questo articolo non dice

  • Danni causati dal comodatario per uso improprio o negligente della cosa (non coperti da questo articolo).
  • Vizi che il comodante non conosceva al momento del prestito, anche se avrebbe potuto scoprirli con una normale ispezione.
  • Danni subiti da terze persone a causa della cosa prestata (responsabilità extracontrattuale regolata altrove).
  • Responsabilità oggettiva del comodante per qualsiasi vizio, indipendentemente dalla sua conoscenza.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

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Questa pagina riporta il testo dell'art. 1812 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

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