Art. 1821 Codice Civile

Responsabilità del mutuante per vizi della cosa Art. 1821

Il mutuante risponde dei danni per vizi della cosa, salvo prova di ignoranza senza colpa; se gratuito, solo se conosceva i vizi e non ha avvisato.

Testo ufficiale Art. 1821 Codice Civile — Italia

Il mutuante è responsabile del danno cagionato al mutuatario per i vizi delle cose date a prestito, se non prova di averli ignorati senza colpa. Se il mutuo è gratuito, il mutuante è responsabile solo nel caso in cui, conoscendo i vizi, non ne abbia avvertito il mutuatario.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questa norma si applica al mutuo, il prestito di cose fungibili (come denaro o beni che si consumano). Se la cosa prestata ha vizi (difetti) che causano un danno a chi la riceve (mutuatario), il mutuante è responsabile del danno, a meno che non provi di aver ignorato i vizi senza colpa.

Se il mutuo è gratuito, il mutuante è responsabile solo se conosceva i vizi e non ha avvertito il mutuatario. Per 'vizi' si intendono difetti che rendono la cosa pericolosa o inutilizzabile per lo scopo convenuto. L'onere della prova dell'ignoranza senza colpa è a carico del mutuante.

Quando si applica

  • Prestito di una motosega con catena difettosa che si rompe e ferisce il mutuatario.
  • Prestito di una tenda da campeggio con buchi non visibili che causa danni da pioggia.
  • Prestito gratuito di un'auto con freni difettosi di cui il mutuante era a conoscenza ma non ha avvertito, causando un incidente.

Cosa questo articolo non dice

  • Danni causati dall'uso improprio della cosa da parte del mutuatario.
  • Vizi della cosa che il mutuatario conosceva al momento del prestito.
  • Responsabilità per vizi in caso di comodato (prestito d'uso) – regolata dall'art. 1812.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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