Responsabilità del mutuante per vizi della cosa Art. 1821
Il mutuante risponde dei danni per vizi della cosa, salvo prova di ignoranza senza colpa; se gratuito, solo se conosceva i vizi e non ha avvisato.
Il mutuante è responsabile del danno cagionato al mutuatario per i vizi delle cose date a prestito, se non prova di averli ignorati senza colpa. Se il mutuo è gratuito, il mutuante è responsabile solo nel caso in cui, conoscendo i vizi, non ne abbia avvertito il mutuatario.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa norma si applica al mutuo, il prestito di cose fungibili (come denaro o beni che si consumano). Se la cosa prestata ha vizi (difetti) che causano un danno a chi la riceve (mutuatario), il mutuante è responsabile del danno, a meno che non provi di aver ignorato i vizi senza colpa.
Se il mutuo è gratuito, il mutuante è responsabile solo se conosceva i vizi e non ha avvertito il mutuatario. Per 'vizi' si intendono difetti che rendono la cosa pericolosa o inutilizzabile per lo scopo convenuto. L'onere della prova dell'ignoranza senza colpa è a carico del mutuante.
Quando si applica
- Prestito di una motosega con catena difettosa che si rompe e ferisce il mutuatario.
- Prestito di una tenda da campeggio con buchi non visibili che causa danni da pioggia.
- Prestito gratuito di un'auto con freni difettosi di cui il mutuante era a conoscenza ma non ha avvertito, causando un incidente.
Cosa questo articolo non dice
- Danni causati dall'uso improprio della cosa da parte del mutuatario.
- Vizi della cosa che il mutuatario conosceva al momento del prestito.
- Responsabilità per vizi in caso di comodato (prestito d'uso) – regolata dall'art. 1812.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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Questa pagina riporta il testo dell'art. 1821 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.