Art. 1852 Codice Civile

Disporre delle somme in conto corrente - Art. 1852

Il correntista può prelevare in qualsiasi momento le somme disponibili sul conto corrente, salvo diverso termine di preavviso concordato con la banca.

Testo ufficiale Art. 1852 Codice Civile — Italia

Qualora il deposito, l'apertura di credito o altre operazioni bancarie siano regolate in conto corrente, il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salva l'osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Il correntista ha il diritto di disporre delle somme risultanti a suo credito in qualsiasi momento. Questo diritto vale per depositi, aperture di credito e altre operazioni bancarie regolate in conto corrente.

L'unico limite è l'eventuale termine di preavviso che le parti hanno concordato. Se nel contratto è previsto un preavviso, il correntista deve rispettarlo prima di prelevare o disporre delle somme.

La norma non elenca le modalità di disposizione: possono essere prelievi, bonifici, assegni, pagamenti con carta, o altri atti che riducono il saldo.

Quando si applica

  • Il correntista preleva contanti dal proprio conto corrente presso lo sportello bancario.
  • Il correntista emette un assegno bancario a favore di un terzo.
  • Il correntista utilizza la carta di debito per un pagamento.
  • Il correntista ordina un bonifico verso un altro conto.
  • Il correntista chiede il trasferimento dell'intero saldo su un altro conto corrente.

Cosa questo articolo non dice

  • Il diritto di prelevare quando il conto è scoperto (senza credito) – disciplinato dall'apertura di credito (art. 1842 e seguenti).
  • La chiusura del conto corrente – disciplinata dal recesso (art. 1845).
  • La compensazione tra saldi di più conti – disciplinata dall'art. 1853.
  • Il prelievo di somme in caso di pegno irregolare – disciplinato dall'art. 1851.

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