Rimborso dell'eccedenza nel pegno irregolare - Art. 1851
La banca restituisce solo l'eccedenza del deposito di denaro, merci o titoli rispetto ai crediti garantiti, calcolata sul valore alla scadenza.
Se, a garanzia di uno o più crediti, sono vincolati depositi di danaro, merci o titoli che non siano stati individuati o per i quali sia stata conferita alla banca la facoltà di disporre, la banca deve restituire solo la somma o la parte delle merci o dei titoli che eccedono l'ammontare dei crediti garantiti. L'eccedenza è determinata in relazione al valore delle merci o dei titoli al tempo della scadenza dei crediti.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo disciplina il cosiddetto pegno irregolare, cioè quando il cliente deposita denaro, merci o titoli a garanzia di un credito, ma i beni non sono individuati specificamente oppure la banca ha la facoltà di disporne (ad esempio, venderli o reinvestirli).
In questo caso, la banca non è tenuta a restituire esattamente gli stessi beni ricevuti. Alla scadenza del credito garantito, la banca deve calcolare il valore dei beni in quel momento e confrontarlo con l'importo del debito. Se il valore è superiore, la banca restituisce solo la parte eccedente; se è inferiore, il cliente resta debitore della differenza.
L'eccedenza si determina in base al valore corrente dei beni alla data di scadenza del credito, non al momento del deposito o del rimborso effettivo.
Quando si applica
- Un'impresa deposita presso la banca un quantitativo di merci fungibili (es. grano) a garanzia di un finanziamento. La banca può venderle durante il rapporto. Alla scadenza, se il ricavato supera il debito, restituisce la differenza.
- Un correntista versa una somma di denaro su un conto vincolato a garanzia di uno scoperto. La banca utilizza i fondi per operazioni proprie. All'estinzione del debito, la banca restituisce solo il residuo.
- Un risparmiatore deposita titoli azionari non specificamente identificati (ad esempio 'titoli del settore energetico') a garanzia di un'anticipazione. La banca li reinveste. Alla scadenza, la banca restituisce il valore eccedente dei titoli rispetto al credito.
- Un cliente concede alla banca la facoltà di disporre di una cauzione in contanti. La banca utilizza la cauzione per proprie esigenze. Quando il cliente rimborsa il prestito, la banca riconsegna solo l'importo residuo.
Cosa questo articolo non dice
- Non regola i casi in cui i beni dati in pegno sono specificamente individuati e la banca non ha facoltà di disporne (pegno regolare): in quel caso la banca deve restituire gli stessi beni.
- Non si applica quando il deposito è a garanzia di un'obbligazione non pecuniaria o di un credito futuro non determinato.
- Non stabilisce come si calcolano gli interessi o le spese da detrarre dall'eccedenza; eventuali patti contrattuali possono integrare la disciplina.
- Non riguarda la compensazione tra più conti correnti (regolata dall'art. 1853).
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