Art. 1859 Codice Civile

Diritto alla restituzione per sconto di cambiali Art. 1859

In caso di sconto mediante girata di cambiale o assegno, la banca ha diritto alla restituzione della somma anticipata, oltre ai diritti derivanti dal titolo.

Testo ufficiale Art. 1859 Codice Civile — Italia

Se lo sconto avviene mediante girata di cambiale o di assegno bancario, la banca, nel caso di mancato pagamento, oltre ai diritti derivanti dal titolo, ha anche il diritto alla restituzione della somma anticipata. Sono salve le norme delle leggi speciali relative alla cessione della provvista nello sconto di tratte non accettate o munite di clausole «senza accettazione».

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

La norma regola il caso in cui una banca anticipa denaro a un cliente scontando una cambiale o un assegno bancario, e l'operazione avviene mediante girata del titolo. Se alla scadenza il debitore non paga, la banca può chiedere al cliente la restituzione della somma anticipata, oltre a esercitare i diritti che le spettano in quanto possessore del titolo (ad esempio, agire contro il debitore cambiario).

Il termine "sconto" indica l'operazione con cui la banca anticipa l'importo di un credito futuro, trattenendo un interesse. La "girata" è la firma sul retro del titolo che trasferisce la proprietà. La norma fa salve le leggi speciali sulla cessione della provvista per le tratte non accettate o con clausola "senza accettazione", che regolano casi particolari di sconto.

Quando si applica

  • Un'impresa gira al proprio istituto di credito una cambiale ricevuta da un cliente; il cliente non paga alla scadenza e la banca chiede all'impresa la restituzione dell'importo anticipato.
  • Un privato sconta un assegno bancario ricevuto da un terzo, girandolo alla banca; l'assegno risultata scoperto e la banca esige la restituzione della somma.
  • Una banca sconta una tratta non accettata mediante girata; il trattario non paga e la banca invoca la norma per ottenere la restituzione, ferme restando le disposizioni speciali sulla provvista.

Cosa questo articolo non dice

  • Non regola lo sconto di crediti non rappresentati da titoli cambiari (ad esempio, fatture): in tal caso si applicano altre norme sul factoring o sulla cessione dei crediti.
  • Non disciplina gli interessi o le commissioni che la banca può trattenere sullo sconto: tali aspetti sono lasciati alla contrattazione tra le parti o ad altre disposizioni.
  • Non si applica quando lo sconto avviene senza girata, ad esempio tramite semplice cessione del credito: in quel caso i diritti della banca sono regolati dalle norme sulla cessione.

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