Art. 1931 Codice Civile

Compensazione debiti e crediti riassicurativi Art. 1931

Nella liquidazione coatta di riassicuratore o riassicurato, crediti e debiti finali di piu contratti di riassicurazione si compensano di diritto.

Testo ufficiale Art. 1931 Codice Civile — Italia

In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa del riassicuratore o del riassicurato, i debiti e i crediti che, alla fine della liquidazione, risultano dalla chiusura dei conti relativi a più contratti di riassicurazione, si compensano di diritto.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando una compagnia di assicurazione o di riassicurazione viene sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, la chiusura dei rapporti contabili tra le parti segue una regola speciale di compensazione. Se tra le medesime imprese esistono piu contratti di riassicurazione, i singoli debiti e crediti non vengono estinti o pretesi separatamente.

La compensazione avviene di diritto, cioe in modo automatico al momento della chiusura finale dei conti della liquidazione. Il saldo netto che ne risulta rappresenta l'unico importo effettivamente dovuto o esigibile tra le parti.

Quando si applica

  • Una compagnia assicurativa sottoposta a liquidazione coatta vanta crediti per indennizzi e al contempo deve premi arretrati allo stesso riassicuratore su diversi contratti.
  • Un riassicuratore insolvente in liquidazione coatta deve calcolare il saldo finale unico nei confronti di un'impresa assicurativa con cui aveva attivo piu di un contratto.
  • La determinazione del credito netto da ammettere al passivo della liquidazione coatta amministrativa al termine del rendiconto finale tra riassicuratore e riassicurato.

Cosa questo articolo non dice

  • I diritti e le azioni dirette dei singoli assicurati verso il riassicuratore in caso di liquidazione coatta, regolati dall'Art. 1930.
  • La compensazione ordinaria dei crediti al di fuori di procedure di liquidazione coatta amministrativa o tra soggetti diversi da riassicuratore e riassicurato.
  • L'inderogabilita delle norme in materia assicurativa previste dall'Art. 1932.

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