Norme inderogabili nell'assicurazione Art. 1932
Le clausole assicurative sfavorevoli all'assicurato rispetto alle norme richiamate sono nulle e sostituite di diritto dalla legge. Art. 1932.
Le disposizioni degli articoli 1887, 1892, 1893, 1894, 1897, 1898, 1899, secondo comma, 1901, 1903, secondo comma, 1914, secondo comma, 1915, secondo comma, 1917, terzo e quarto comma e 1926 non possono essere derogate se non in senso più favorevole all'assicurato. Le clausole che derogano in senso meno favorevole all'assicurato sono sostituite di diritto dalle corrispondenti disposizioni di legge.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Nel contratto di assicurazione, la legge stabilisce una tutela speciale per l'assicurato: determinate disposizioni del codice civile non possono essere modificate dalle parti a suo svantaggio. Le clausole contrattuali sono valide soltanto se introducono condizioni più favorevoli.
Se la compagnia inserisce una clausola contrattuale che peggiora la posizione dell'assicurato rispetto agli articoli previsti dall'articolo 1932, tale pattuizione non produce effetto. Al suo posto si applica automaticamente la corrispondente disposizione di legge, mediante il meccanismo della sostituzione di diritto.
Questo principio garantisce che le tutele minime su aspetti essenziali del contratto, come le dichiarazioni sull'oggetto del rischio o le variazioni delle condizioni assicurate, rimangano sempre operative a favore dell'assicurato.
Quando si applica
- Una polizza che applica la decadenza dalla copertura in caso di cambio professionale dell'assicurato senza osservare le garanzie dell'articolo 1926.
- Un contratto di assicurazione che prevede penali peggiorative per reticenze o dichiarazioni inesatte dell'assicurato rispetto all'articolo 1892.
- Una clausola che stabilisce termini di recesso o di efficacia del contratto meno favorevoli all'assicurato rispetto alla disciplina dell'articolo 1899.
Cosa questo articolo non dice
- La revoca della designazione del beneficiario nelle polizze sulla vita.
- I casi di decadenza dal beneficio dei diritti relativi ai contratti di assicurazione sulla vita.
- Le garanzie personali o fideiussioni prestate da soggetti terzi a garanzia di un'obbligazione.
Articoli collegati
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 1932 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.