Eccezione per le competizioni sportive - Art. 1934
Le competizioni sportive sono escluse dall'art. 1933. Il giudice può rigettare o ridurre la domanda se la posta è eccessiva.
Sono eccettuati dalla norma del primo comma dell'articolo precedente, anche rispetto alle persone che non vi prendono parte, i giuochi che addestrano al maneggio delle armi, le corse di ogni specie e ogni altra competizione sportiva. Tuttavia il giudice può rigettare o ridurre la domanda, qualora ritenga la posta eccessiva.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 1934 del Codice Civile crea un'eccezione alla regola generale dell'articolo 1933, secondo cui per i debiti da gioco non è concessa azione giudiziale. Sono esclusi da questa regola: i giochi che addestrano al maneggio delle armi, le corse di ogni specie e ogni altra competizione sportiva. L'eccezione vale anche per le persone che non partecipano direttamente alla competizione, come ad esempio chi scommette.
Il giudice mantiene un potere di controllo: qualora ritenga la posta (cioè l'importo scommesso) eccessiva, può rigettare del tutto la domanda o ridurla. L'articolo non specifica cosa si intenda per "eccessiva", lasciando la valutazione al caso concreto.
Quando si applica
- Un scommettitore vince una corsa di cavalli e il bookmaker si rifiuta di pagare; può agire in giudizio perché le corse sono esplicitamente comprese nell'eccezione.
- Due amici scommettono sull'esito di una gara di tiro a segno; il vincitore può pretendere il pagamento, poiché si tratta di un gioco che addestra al maneggio delle armi.
- Un partecipante a una partita di calcio scommette con un altro sulla vittoria della propria squadra; anche questa competizione sportiva rientra nell'articolo.
- Uno spettatore scommette su una gara automobilistica; benché non partecipi, la sua scommessa è coperta dall'eccezione.
- Un atleta scommette su se stesso in una competizione di atletica leggera e vince; l'avversario è tenuto a pagare, salvo che la posta venga giudicata eccessiva.
Cosa questo articolo non dice
- Scommesse su giochi d'azzardo non sportivi (come poker o dadi): restano soggette all'art. 1933 e non sono azionabili.
- Lotterie autorizzate: sono disciplinate dall'art. 1935 e non da questo articolo.
- Scommesse sportive con posta eccessiva: il giudice può rigettare o ridurre la domanda, quindi il diritto al pagamento non è garantito.
- Debiti di gioco derivanti da scommesse tra minori o incapaci: l'articolo non affronta la capacità delle parti, che è regolata altrove.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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