Mancanza di azione per debiti di gioco - Art. 1933
Non è possibile agire per il pagamento di un debito di gioco o scommessa. Il perdente che ha pagato spontaneamente non può ripetere, salvo frode o incapacità.
Non compete azione per il pagamento di un debito di giuoco o di scommessa, anche se si tratta di giuoco o di scommessa non proibiti. Il perdente tuttavia non può ripetere quanto abbia spontaneamente pagato dopo l'esito di un giuoco o di una scommessa in cui non vi sia stata alcuna frode. La ripetizione è ammessa in ogni caso se il perdente è un incapace.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 1933 impedisce di agire in giudizio per ottenere il pagamento di un debito derivante da gioco o scommessa, anche se l'attività non è vietata.
Se il perdente paga spontaneamente dopo l'esito, non può chiedere la restituzione, a meno che non vi sia stata frode o che il perdente fosse incapace (ad esempio minore o interdetto).
Quando si applica
- Un amico perde una scommessa su una partita di calcio e si rifiuta di pagare; il vincitore non può citarlo in giudizio.
- Dopo una partita a poker, il perdente paga in contanti, poi si pente e chiede indietro i soldi; non può ottenerli se non c'è stata frode.
- Un minore perde al gioco d'azzardo e paga; i suoi genitori possono chiedere la restituzione perché il minore è incapace.
- Un giocatore paga dopo essere stato ingannato (frode); può ripetere la somma.
Cosa questo articolo non dice
- Non copre i casi in cui il perdente ha subito una frode o era incapace; in tali ipotesi la ripetizione è ammessa.
- Non copre la validità del contratto di gioco; il debito esiste ma non è azionabile.
- Non copre le conseguenze penali di giochi proibiti, che sono disciplinate da altre norme.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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