Art. 2018 Codice Civile

Atti conservativi nell'ammortamento Art. 2018

Durante il termine per l'opposizione all'ammortamento, il ricorrente può compiere atti conservativi o chiedere il pagamento offrendo cauzione o deposito.

Testo ufficiale Art. 2018 Codice Civile — Italia

Durante il termine stabilito dall'art. 2016, il ricorrente può compiere tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti, e, se il titolo è scaduto o pagabile a vista, può esigerne il pagamento mediante cauzione o chiedere il deposito giudiziario della somma.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando un titolo di credito all'ordine viene smarrito, sottratto o distrutto, chi ne era possessore può avviarne la procedura di ammortamento. L'articolo 2018 stabilisce quali iniziative il ricorrente può intraprendere nell'attesa che scada il termine di opposizione riservato ai terzi.

In questa fase intermedia, il ricorrente ha la facoltà di effettuare tutti gli atti necessari a tutelare il proprio credito, ad esempio quelli diretti a interrompere la prescrizione del diritto o a salvaguardare le garanzie.

Se il titolo è già giunto a scadenza o è pagabile a vista, il ricorrente non deve necessariamente attendere la conclusione dell'ammortamento per mettere al sicuro il denaro: può esigere la riscossione fornendo una cauzione, oppure richiedere che la somma sia depositata in sede giudiziaria.

Quando si applica

  • Compimento di atti di adescamento o interruzione della prescrizione mentre pende il termine di opposizione all'ammortamento
  • Richiesta di incasso immediato di un titolo pagabile a vista offrendo contestualmente un'idonea cauzione
  • Istanza per ottenere il deposito giudiziario della somma relativa a un titolo scaduto in attesa dell'esito dell'ammortamento

Cosa questo articolo non dice

  • I requisiti e le modalità di avvio della procedura di ammortamento, disciplinati dall'art. 2016
  • Le contestazioni e l'atto di opposizione promosso dal terzo detentore del titolo, regolati dall'art. 2017
  • L'estinzione definitiva del titolo e l'efficacia del decreto decorso il termine, disciplinate dall'art. 2019

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