Art. 2016 Codice Civile

Procedura di ammortamento dei titoli: Art. 2016

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di un titolo, il decreto di ammortamento autorizza il pagamento dopo trenta giorni dalla pubblicazione.

Testo ufficiale Art. 2016 Codice Civile — Italia

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo, il possessore può farne denunzia al debitore e chiedere l'ammortamento del titolo con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile. Il ricorso deve indicare i requisiti essenziali del titolo e, se si tratta di titolo in bianco, quelli sufficienti a identificarlo. Il presidente del tribunale, premessi gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti e sul diritto del possessore, pronunzia con decreto l'ammortamento e autorizza il pagamento del titolo dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno, purché nel frattempo non sia fatta opposizione dal detentore. Se alla data della pubblicazione il titolo non è ancora scaduto, il termine per il pagamento decorre dalla data della scadenza. Il decreto deve essere notificato al debitore e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno a cura del ricorrente. Nonostante la denunzia, il pagamento fatto al detentore prima della notificazione del decreto libera il debitore.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando un titolo di credito viene smarrito, sottratto o distrutto, il possessore può avviare la procedura di ammortamento. Questa consiste nel denunziare l'accaduto al debitore e nel presentare ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile, indicandone i requisiti essenziali.

Il presidente del tribunale, svolti gli opportuni accertamenti sulla veridicità dei fatti e sul diritto del ricorrente, pronunzia con decreto l'ammortamento. Il provvedimento deve essere notificato al debitore e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale a cura del ricorrente.

Trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione senza che sia stata fatta opposizione dal detentore, il titolo perde efficacia e il pagamento viene autorizzato. Se alla data della pubblicazione il titolo non è ancora scaduto, il termine per il pagamento decorre dalla data di scadenza. Il pagamento fatto al detentore prima della notificazione del decreto libera il debitore.

Quando si applica

  • Un assegno bancario all'ordine viene smarrito prima dell'incasso e il possessore ricorre al tribunale per ottenerne l'ammortamento.
  • Una cambiale viene sottratta al legittimo possessore che denunzia il fatto al debitore e avvia la procedura giudiziale.
  • Un titolo all'ordine viene distrutto in un incendio e il possessore ne richiede l'annullamento per poter esigere il pagamento.

Cosa questo articolo non dice

  • Il deterioramento del titolo che ne consenta comunque l'identificazione, disciplinato dall'articolo 2005.
  • L'opposizione al decreto di ammortamento proposta dal detentore del titolo, regolata dall'articolo 2017.
  • I diritti spettanti al ricorrente durante il termine concesso per l'opposizione, disciplinati dall'articolo 2018.

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