Art. 2248 Codice Civile

Regola la comunione per solo godimento: Art. 2248

L'articolo 2248 stabilisce che se piu persone condividono un bene al solo fine di goderne, si applica la disciplina della comunione e non della societa.

Testo ufficiale Art. 2248 Codice Civile — Italia

La comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o più cose è regolata dalle norme del titolo VII del libro III.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2248 traccia il confine tra la semplice comunione dei beni e il contratto di societa. Quando piu persone possiedono o utilizzano un bene insieme senza svolgere un'attivita d'impresa, non si crea una societa, ma una comunione ordinaria.

La differenza fondamentale sta nello scopo: la societa serve a esercitare un'attivita economica organizzata per dividerne gli utili, mentre la comunione serve unicamente a godere del bene comune o a raccoglierne i frutti. Di conseguenza, alla gestione del bene condiviso si applicano le regole sulla proprieta del Titolo VII del Libro III e non quelle sul diritto societario.

Quando si applica

  • Coeredi che ereditano un immobile e si limitano a riscuotere il canone di locazione senza fornire servizi aziendali o alberghieri
  • Piu persone che acquistano insieme una imbarcazione al solo fine di utilizzarla a turno per lo svago
  • Comproprietari di un terreno agricolo che percepiscono l'affitto dal coltivatore o ne raccolgono i frutti naturali

Cosa questo articolo non dice

  • Comproprietari che organizzano un'attivita d'impresa congiunta sul bene, come la gestione di un hotel (materia regolata dalle norme sulle societa)
  • La gestione delle parti comuni negli edifici suddivisi in piu unita immobiliari (disciplinata dalle norme sul condominio)

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