Obbligo di forma per societa commerciali - Art. 2249
L'art. 2249 impone l'uso di tipi societari commerciali per attività commerciali. Le attività diverse usano la società semplice, salvo diversa scelta.
Le società che hanno per oggetto l'esercizio di una attività commerciale devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo. Le società che hanno per oggetto l'esercizio di una attività diversa sono regolate dalle disposizioni sulla società semplice, a meno che i soci abbiano voluto costituire la società secondo uno degli altri tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo. Sono salve le disposizioni riguardanti le società cooperative e quelle delle leggi speciali che per l'esercizio di particolari categorie d'imprese prescrivono la costituzione della società secondo un determinato tipo.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questo articolo stabilisce una regola fondamentale: chi intende svolgere un'attività commerciale sotto forma di società non può utilizzare la società semplice. È obbligatorio adottare uno dei tipi di società commerciale previsti dalla legge.
Per le attività non commerciali, come ad esempio l'attività agricola, la legge applica in automatico le norme della società semplice. Tuttavia, i soci di un'attività non commerciale restano liberi di scegliere una delle forme societarie commerciali.
Restano salve le regole sulle società cooperative e le leggi speciali che impongono l'uso di una specifica forma giuridica per determinati settori d'impresa.
Quando si applica
- Due agricoltori si associano senza specificare la forma giuridica della società
- I fondatori di un negozio di vendita al dettaglio intendono costituire una società semplice
- I soci di un'azienda agricola decidono di costituire una società a responsabilità limitata
- La costituzione di un'impresa in un settore regolato dove la legge impone una specifica forma societaria
Cosa questo articolo non dice
- La definizione di contratto di società, regolata dall'Art. 2247
- La distinzione tra comunione di beni e società, disciplinata dall'Art. 2248
- Le regole sulla gestione e sull'amministrazione della società, previste dagli Art. 2257 e 2258
Articoli collegati
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 2249 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.