Art. 2250 Codice Civile

Dati obbligatori in atti e sito web: Art. 2250

La norma impone alle società di indicare in atti, lettere e sito web la sede legale, il registro imprese, il capitale versato e lo stato di liquidazione.

Testo ufficiale Art. 2250 Codice Civile — Italia

Indicazione negli atti e nella corrispondenza Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese devono essere indicati la sede della società e lo ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta e il numero d'iscrizione. Il capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dallo ultimo bilancio. Dopo lo scioglimento delle società previste dal primo comma deve essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la società è in liquidazione. Negli atti e nella corrispondenza delle società per azioni ed a responsabilità limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio. Gli atti delle societa` costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi V, VI e VII del presente titolo, per i quali e` obbligatoria l'iscrizione o il deposito, possono essere altresì pubblicati in apposita sezione del registro delle imprese in altra lingua ufficiale delle Comunita` europee, con traduzione giurata di un esperto. In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua ai sensi del quinto comma non possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la societa` dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana. Le societa` di cui al quinto comma che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

Questa norma impone alle società iscritte nel registro delle imprese di riportare precisi dati identificativi su tutti gli atti ufficiali e sulla corrispondenza d'impresa. Tra questi elementi figurano la sede della società, l'ufficio del registro delle imprese presso il quale è iscritta la società e il relativo numero di iscrizione.

Per le società di capitali occorre indicare il capitale sociale effettivamente versato, secondo quanto risulta dall'ultimo bilancio, e l'eventuale presenza di un unico socio. Se la società è stata sciolta, è obbligatorio specificare espressamente negli atti e nella corrispondenza che la società si trova in stato di liquidazione.

Tutti gli stessi dati devono essere resi visibili anche sullo spazio elettronico o sito web aziendale accessibile al pubblico. È inoltre prevista la possibilità di pubblicare gli atti nel registro delle imprese in un'altra lingua ufficiale delle Comunità europee mediante traduzione giurata.

Quando si applica

  • Inserimento del numero di iscrizione e della sede sociale nel piè di pagina delle fatture o delle lettere commerciali.
  • Indicazione del capitale sociale effettivamente versato e dello stato in liquidazione sulle comunicazioni formali.
  • Inserimento delle informazioni sulla sede e sul registro delle imprese nel footer del sito internet aziendale.
  • Pubblicazione di atti societari nel registro delle imprese in una seconda lingua dell'Unione europea con traduzione giurata.

Cosa questo articolo non dice

  • Le sanzioni amministrative o pecuniarie previste per la mancata indicazione dei dati negli atti.
  • I requisiti di forma e sostanza per la redazione del contratto sociale.
  • La disciplina generale sulla scelta o classificazione dei tipi di società.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 2250 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile