Art. 2325-ter Codice Civile

Definizione emittenti diffusi Art. 2325-ter

Definisce gli emittenti diffusi: societa con piu di cinquecento soci al 5 per cento del capitale o obbligazioni oltre 5 milioni e cinquecento titolari.

Testo ufficiale Art. 2325-ter Codice Civile — Italia

Ai fini di cui all'articolo 2325-bis, sono emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani non quotati in mercati regolamentati italiani i quali abbiano azionisti, diversi dai soci che partecipano in misura superiore al 3 per cento del capitale, in numero superiore a cinquecento che detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5 per cento e superino due dei tre limiti indicati dall'articolo 2435-bis, primo comma. Non si considerano emittenti diffusi quegli emittenti le cui azioni sono soggette a limiti legali alla circolazione riguardanti anche l'esercizio dei diritti aventi contenuto patrimoniale, ovvero il cui oggetto sociale prevede esclusivamente lo svolgimento di attività non lucrative di utilità sociale o volte al godimento da parte dei soci di un bene o di un servizio. Non si considerano emittenti diffusi: 1) gli emittenti in amministrazione straordinaria dalla data di emanazione del decreto che dispone la cessazione dell'attività di impresa; 2) gli emittenti in concordato preventivo liquidatorio o in continuità indiretta dalla data di omologazione da parte dell'autorità giudiziaria; 3) gli emittenti nei cui confronti è dichiarata la liquidazione giudiziale o posti in liquidazione coatta amministrativa a norma del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o delle leggi speciali; 4) gli emittenti nei cui confronti è stata disposta la totale riduzione delle azioni o del valore delle obbligazioni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. Sono emittenti obbligazioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani di obbligazioni, anche relative a diverse emissioni in corso, di valore nominale complessivamente non inferiore a 5 milioni di euro e con un numero di obbligazionisti superiore a cinquecento. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano agli strumenti finanziari emessi dalle banche diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni. Gli emittenti si considerano emittenti strumenti finanziari diffusi dall'inizio dell'esercizio sociale successivo a quello nel corso del quale si sono verificate le condizioni previste dal presente articolo fino alla chiusura dell'esercizio sociale in cui è stato accertato il venir meno di tali condizioni. Nel caso previsto dall'articolo 2409-bis, secondo comma, si applica alla società di revisione l'articolo 155, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.

  • 58. Ai fini di cui all'articolo 2343-ter, per valori mobiliari e strumenti del mercato monetario si intendono quelli di cui all'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo stabilisce i criteri identificativi per considerare una societa non quotata come emittente di azioni o obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante. Per le azioni, la qualifica richiede un numero di azionisti superiore a cinquecento (escludendo chi possiede piu del 3 per cento del capitale) che detengano insieme almeno il 5 per cento del capitale sociale, unitamente al superamento di due dei tre limiti di bilancio previsti per il bilancio abbreviato.

Per le obbligazioni, la soglia e fissata in un valore nominale complessivo non inferiore a 5 milioni di euro con piu di cinquecento obbligazionisti. La norma esclude esplicitamente alcune tipologie di emittenti, come le societa non lucrative, quelle i cui titoli hanno limiti legali di circolazione, oppure le imprese soggette a determinate procedure concorsuali o di liquidazione.

La qualifica di emittente diffuso decorre dall'inizio dell'esercizio sociale successivo a quello in cui si verificano le condizioni e cessa alla chiusura dell'esercizio in cui viene accertata la perdita dei requisiti.

Quando si applica

  • Una S.p.A. non quotata che supera i cinquecento soci azionisti minori ed e tenuta a verificare l'applicazione delle norme sul capitale di rischio
  • Una societa italiana che emette obbligazioni per un valore nominale complessivo superiore a 5 milioni di euro diffuse tra piu di cinquecento risparmiatori
  • Una societa aperta al pubblico che entra in liquidazione giudiziale e perde la qualifica di emittente diffuso a decorrere dalla relativa dichiarazione

Cosa questo articolo non dice

  • La disciplina specifica delle societa con azioni quotate in mercati regolamentati, regolata dal Testo Unico della Finanza
  • I principi generali sulla responsabilita dei soci nella S.p.A., disciplinati dall'articolo 2325

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