Autonomia patrimoniale SpA e unico socio: Art. 2325
Nella società per azioni risponde solo la società col suo patrimonio. L'unico socio risponde illimitatamente se non rispetta i conferimenti o la pubblicità.
Nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni sono appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2342 o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2362.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Nelle società per azioni le obbligazioni assunte dall'ente gravano unicamente sul patrimonio sociale. I singoli azionisti non rispondono dei debiti della società con i propri beni personali.
In presenza di un unico azionista, la regola della responsabilità limitata subisce un'eccezione in caso di insolvenza della società. L'unico socio risponde con il proprio patrimonio per le obbligazioni sorte nel periodo di unicità se non ha versato i conferimenti secondo l'articolo 2342 o fino a quando non ha eseguito la pubblicità indicata dall'articolo 2362.
Quando si applica
- Un creditore sociale pretende il pagamento di un debito della società direttamente dal patrimonio personale di un azionista.
- Una società per azioni unipersonale diventa insolvente e l'unico azionista non ha eseguito i conferimenti nei modi prescritti.
- L'unico azionista omette di iscrivere nel registro delle imprese la presenza di un solo socio e la società non riesce a pagare i propri debiti.
Cosa questo articolo non dice
- La responsabilità personale degli amministratori per i danni causati da cattiva gestione della società.
- La responsabilità illimitata dei soci accomandatari nella società in accomandita per azioni.
- La determinazione della quota minima di capitale da versare al momento della costituzione.
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