Art. 2535 Codice Civile

Liquidazione quota del socio uscente: Art. 2535

La liquidazione della quota del socio uscente in cooperativa si calcola sul bilancio di esercizio e va pagata entro centottanta giorni dall'approvazione.

Testo ufficiale Art. 2535 Codice Civile — Italia

La liquidazione della quota o il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avviene sulla base dei criteri stabiliti nell'atto costitutivo. Salvo diversa disposizione, la liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma. Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione. L'atto costitutivo può prevedere che, per la frazione della quota o le azioni assegnate al socio ai sensi degli articoli dell'articolo 2545-quinquies e 2545-sexies, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, possa essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando un socio esce da una società cooperativa per recesso, esclusione o morte, la determinazione del valore della sua quota o delle sue azioni non avviene immediatamente. Il calcolo si basa sul bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto, applicando i criteri definiti dall'atto costitutivo ed eventualmente riducendo l'importo in proporzione alle perdite di capitale.

Salvo che lo statuto disponga diversamente, il valore da rimborsare include anche il soprapprezzo versato al momento dell'ingresso, a condizione che esso figurino ancora nel patrimonio sociale e non sia stato utilizzato per un aumento gratuito di capitale.

Il termine ordinario per eseguire il pagamento è di centottanta giorni dall'approvazione del bilancio. L'atto costitutivo può tuttavia stabilire che le somme derivanti da aumenti di capitale gratuiti o da ristorni possano essere restituite a rate con gli interessi legali, entro un limite massimo di cinque anni.

Quando si applica

  • Un socio recede da una cooperativa agricola a novembre e chiede di calcolare il valore del rimborso sulla situazione contabile del giorno delle dimissioni anziché sul bilancio di chiusura dell'anno.
  • Gli eredi di un socio defunto chiedono la restituzione del soprapprezzo versato dal dante causa al momento della sua ammissione nella cooperativa.
  • Una cooperativa di produzione e lavoro liquida il socio escluso applicando una svalutazione della quota proporzionale alle perdite di capitale registrate a bilancio.
  • Il consiglio di amministrazione individua i termini per pagare la quota rimborsabile e deve verificare se lo statuto consenta il frazionamento a rate entro cinque anni per la parte di capitale assegnata a titolo di ristorno.

Cosa questo articolo non dice

  • Le cause, le condizioni e le modalità di preavviso per recedere dalla cooperativa, disciplinate dall'articolo 2532.
  • La procedura di esclusione del socio e i relativi motivi di inadempimento, regolati dall'articolo 2533.
  • La disciplina sulla continuità o lo scioglimento del rapporto sociale in caso di morte del socio, previsti dall'articolo 2534.
  • La responsabilità del socio uscente verso i terzi per le obbligazioni sociali contratte prima dello scioglimento del rapporto, prevista dall'articolo 2536.

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