Diritti degli eredi in caso di morte del socio – Art. 2534
Morte del socio: liquidazione quota o rimborso azioni; atto costitutivo può prevedere subentro eredi; più eredi nominano rappresentante comune salvo divisione.
In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni secondo le disposizioni dell'articolo seguente. L'atto costitutivo può prevedere che gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrino nella partecipazione del socio deceduto. Nell'ipotesi prevista dal secondo comma, in caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando muore un socio di una cooperativa, i suoi eredi non diventano automaticamente soci. Hanno diritto di ricevere il valore della quota o il rimborso delle azioni, come stabilito dall'articolo 2535.
L'atto costitutivo può però prevedere che gli eredi subentrino nella partecipazione, a condizione che abbiano i requisiti per essere ammessi come soci. In quel caso, gli eredi continuano a essere soci.
Se gli eredi sono più di uno, devono nominare un rappresentante comune per esercitare i diritti nella società. L'unica eccezione è quando la quota è divisibile e la società acconsente alla divisione tra gli eredi.
Quando si applica
- Il socio muore e i suoi eredi, non in possesso dei requisiti, chiedono la liquidazione della quota.
- L'atto costitutivo prevede il subentro del coniuge del socio, che possiede i requisiti di ammissione.
- Due fratelli ereditano la quota e devono nominare un rappresentante comune per partecipare all'assemblea.
- La quota è divisibile e la società autorizza la divisione, così ogni erede diventa titolare di una parte.
Cosa questo articolo non dice
- Questa norma non stabilisce i requisiti per essere ammessi come soci (art. 2527).
- Non regola il recesso del socio (art. 2532).
- Non indica come calcolare il valore della quota da liquidare (art. 2535).
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