Art. 262 Codice Civile

Cognome del figlio nato fuori dal matrimonio - Art. 262

Il figlio nato fuori dal matrimonio assume il cognome del genitore che lo riconosce per primo. Se contemporaneo, del padre (norma in parte incostituzionale).

Testo ufficiale Art. 262 Codice Civile — Italia

Cognome del figlio nato fuori del matrimonio. Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre.

  • (263) 317 Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre. Se la filiazione nei confronti del genitore è stata accertata o riconosciuta successivamente all'attribuzione del cognome da parte dell'ufficiale dello stato civile, si applica il primo e il secondo comma del presente articolo; il figlio può mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identità personale, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento da parte di entrambi. Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l'assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.
  • (105) (263) ------------- AGGIORNAMENTO (105) La Corte Costituzionale, con sentenza 18-23 luglio 1996, n. 297 (in G.U. 1a s.s. 31/7/1996, n. 31) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell' art. 262 del codice civile , nella parte in cui non prevede che il figlio naturale, nell'assumere il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, possa ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere, anteponendolo o, a sua scelta, aggiungendolo a questo, il cognome precedentemente attribuitogli con atto formalmente legittimo, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale". ------------- AGGIORNAMENTO (263) La Corte Costituzionale, con sentenza 8 novembre - 21 dicembre 2016, n. 286 (in G.U. 1ª s.s. 28/12/2016, n. 52), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "della norma desumibile dagli artt. 237 , 262 e 299 del codice civile ; 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile); e 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell' articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127 ), nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno", e, in via consequenziale, ai sensi dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale del primo comma del presente articolo, nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno. ------------- AGGIORNAMENTO (317) La Corte Costituzionale, con sentenza 27 aprile - 31 maggio 2022, n. 131 (in G.U. 1ª s.s. 01/06/2022, n. 22), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell' art. 262, primo comma, del codice civile , nella parte in cui prevede, con riguardo all'ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto" e "in via consequenziale, ai sensi dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 262, primo comma , e 299, terzo comma, cod. civ. , 27, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell' articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127 ), nella parte in cui prevede che il figlio nato nel matrimonio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, alla nascita, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto".

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

La norma stabilisce come si attribuisce il cognome al figlio nato fuori dal matrimonio. Il figlio prende il cognome del genitore che lo riconosce per primo. Se entrambi i genitori lo riconoscono nello stesso momento, secondo la regola originaria il figlio prendeva il cognome del padre, ma la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale quella parte (sentenza n. 131/2022): oggi, in caso di riconoscimento contemporaneo, il figlio assume i cognomi di entrambi i genitori nell'ordine da loro concordato, oppure solo quello di uno se così stabilito d'accordo.

Se il padre riconosce il figlio dopo la madre, il figlio (se maggiorenne o con autorizzazione del giudice se minore) può aggiungere, anteporre o sostituire il cognome del padre a quello della madre. Se il cognome era già stato attribuito dall'ufficiale dello stato civile, il figlio può mantenere il cognome precedente se è diventato segno autonomo della sua identità personale, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo al cognome del genitore che lo ha riconosciuto per primo o a quello di entrambi.

Per i minori, il giudice decide sull'assunzione del cognome del genitore dopo aver ascoltato il figlio che abbia compiuto dodici anni o, se di età inferiore, capace di discernimento.

Quando si applica

  • Un uomo riconosce il figlio nato fuori dal matrimonio qualche mese dopo la madre: il figlio ha già il cognome della madre e può decidere di aggiungere o sostituire quello del padre.
  • Due genitori non sposati riconoscono insieme il figlio subito dopo la nascita: secondo la norma originaria prendeva il cognome del padre, ma oggi devono concordare l'ordine dei cognomi o sceglierne uno solo.
  • Un figlio maggiorenne, riconosciuto dal padre dopo la madre, chiede al giudice di mantenere il cognome materno perché è divenuto il suo segno distintivo, aggiungendo quello paterno.
  • Un minore di 12 anni, capace di discernimento, viene ascoltato dal giudice per decidere se assumere il cognome del genitore che lo ha riconosciuto successivamente.

Cosa questo articolo non dice

  • Non si applica ai figli nati nel matrimonio: per quelli valgono le regole del cognome del padre (art. 237, 299, dichiarati in parte incostituzionali) o l'accordo dei coniugi.
  • Non disciplina la scelta del cognome in caso di adozione, che segue norme specifiche.
  • Non permette al figlio di cambiare arbitrariamente il cognome una volta attribuito, se non nelle ipotesi di riconoscimento successivo o di mantenimento del cognome precedente per identità personale.

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