Prescrizione inapplicabile alla decadenza Art. 2964
Quando un termine è stabilito a pena di decadenza, non si applicano le norme sulla sospensione e sull'interruzione della prescrizione, salvo eccezioni.
Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza, non si applicano le norme relative all'interruzione della prescrizione. Del pari non si applicano le norme che si riferiscono alla sospensione, salvo che sia disposto altrimenti.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo stabilisce una distinzione fondamentale tra la disciplina della prescrizione e quella della decadenza. Quando la legge o un contratto impone di esercitare un diritto entro un termine perentorio a pena di decadenza, il tempo scorre in modo rigido.
In questi casi non operano le cause di interruzione, che normalmente azzerano il conteggio del tempo e lo fanno ripartire da capo, né le cause di sospensione, che congelano temporaneamente il decorso del termine, a meno che la legge non preveda espressamente una specifica eccezione.
Quando si applica
- Invio di una lettera di diffida per cercare di fermare il termine di decadenza previsto per la denuncia dei vizi di un bene acquistato.
- Richiesta di sospendere un termine di decadenza a causa di trattative ufficiose o di impedimenti personali non espressamente contemplati dalla legge.
- Contestazione della decadenza facendo valere un atto stragiudiziale di messa in mora che produrrebbe effetti solo in materia di prescrizione.
Cosa questo articolo non dice
- Termini regolati dalla prescrizione ordinaria o breve, per i quali continuano ad applicarsi le regole ordinarie su interruzione e sospensione.
- Casi in cui l'impedimento della decadenza avviene mediante il compimento dell'atto previsto o il riconoscimento del diritto, disciplinati dall'articolo 2966.
- Modifiche contrattuali ai termini di decadenza relativi a diritti indisponibili, disciplinate dagli articoli 2965 e 2968.
Articoli collegati
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 2964 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.