Effetto dell'impedimento della decadenza - Art. 2967
Se la decadenza è impedita (es. per riconoscimento del diritto), il diritto non decade ma diventa soggetto alle norme sulla prescrizione.
Nei casi in cui la decadenza è impedita, il diritto rimane soggetto alle disposizioni che regolano la prescrizione.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
La decadenza è l'estinzione del diritto per mancato esercizio entro un termine perentorio. Se una causa (come il riconoscimento del debitore o una transazione) impedisce la decadenza, il diritto non si estingue subito.
Da quel momento, il diritto cade sotto le regole della prescrizione ordinaria. Ciò significa che il titolare ha a disposizione il termine di prescrizione previsto per quel tipo di diritto (ad esempio dieci anni per i diritti personali) invece del termine breve della decadenza.
La norma si applica solo se una delle cause elencate nell'art. 2966 ha impedito la decadenza. Dopo l'impedimento, non valgono più i termini di decadenza ma quelli di prescrizione.
Quando si applica
- Un creditore non ha agito entro il termine di decadenza previsto per un credito commerciale, ma il debitore ha riconosciuto per iscritto il debito: il riconoscimento impedisce la decadenza e il credito diventa soggetto alla prescrizione ordinaria.
- Un conduttore non ha impugnato la disdetta del contratto di locazione entro il termine di decadenza, ma il locatore ha accettato il pagamento del canone successivo: l'accettazione impedisce la decadenza.
- Un compratore non ha denunciato i vizi occulti entro il termine di decadenza di cui all'art. 1495 c.c., ma il venditore ha volontariamente sostituito il bene: la sostituzione impedisce la decadenza.
- Un erede non ha accettato l'eredità entro il termine di decadenza, ma ha compiuto atti di gestione che costituiscono accettazione tacita: tali atti impediscono la decadenza.
Cosa questo articolo non dice
- Non elenca le cause che impediscono la decadenza: sono elencate nell'art. 2966.
- Non stabilisce la durata dei termini di prescrizione: sono determinati dagli artt. 2946 e seguenti.
- Non si applica ai diritti indisponibili (art. 2968).
- Non significa che il diritto diventi imprescrittibile: dopo l'impedimento è soggetto a prescrizione.
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