Art. 528 Codice Civile

Nomina del curatore dell'eredità - Art. 528

Art. 528 cc: il tribunale nomina un curatore dell'eredità quando il chiamato non ha accettato né possiede beni. Il decreto è pubblicato e registrato.

Testo ufficiale Art. 528 Codice Civile — Italia

Quando il chiamato non ha accettato l'eredità e non è nel possesso di beni ereditari, il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredità.(111) 112a Il decreto di nomina del curatore, a cura del cancelliere, è pubblicato per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia e iscritto nel registro delle successioni. ------------------ AGGIORNAMENTO (111) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." ------------------ AGGIORNAMENTO (112a) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Il chiamato è la persona indicata dalla legge o dal testamento come erede. Finché non accetta l'eredità, non è ancora titolare dei beni. Se inoltre non ne ha il possesso materiale, il tribunale del circondario dove si è aperta la successione può nominare un curatore dell'eredità. La nomina avviene su richiesta di chi ha interesse (creditori, legatari, altri eredi) oppure d'ufficio.

Il curatore ha il compito di amministrare e conservare i beni ereditari fino a quando il chiamato non accetta o l'eredità viene devoluta ad altri. Il decreto di nomina viene pubblicato per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia e iscritto nel registro delle successioni, in modo che chiunque possa conoscerlo.

La disposizione è entrata in vigore con le modifiche del D.Lgs. 51/1998, che ne hanno reso efficace l'applicazione a partire dal 2 giugno 1999.

Quando si applica

  • Un erede designato non ha ancora deciso se accettare l'eredità e non ha preso possesso dei beni; i creditori del defunto chiedono al tribunale la nomina di un curatore per evitare che i beni si deteriorino.
  • Il chiamato è irreperibile (ad esempio all'estero) e non ha accettato; un legatario presenta istanza per la nomina di un curatore che gestisca temporaneamente i beni.
  • In una successione senza testamento, il figlio del defunto non ha ancora accettato e non abita nella casa ereditata; il tribunale, d'ufficio, nomina un curatore per tutelare il patrimonio.

Cosa questo articolo non dice

  • Non disciplina la nomina del curatore per l'eredità giacente (quando nessuno è chiamato o tutti hanno rinunciato), che è regolata da altre norme.
  • Non elenca i poteri e gli obblighi del curatore, che sono invece indicati negli articoli successivi (artt. 529, 530, 531).
  • Non si occupa della separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede (mobili o immobili), materia degli artt. 517-518.
  • Non fissa i termini per l'accettazione dell'eredità, che sono stabiliti altrove nel codice.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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