Art. 534 Codice Civile

Art. 534 - Protezione acquirenti dall'erede apparente

Art. 534: Protezione terzi acquirenti buona fede dall'erede apparente; per immobili e mobili registrati serve trascrizione anteriore.

Testo ufficiale Art. 534 Codice Civile — Italia

L'erede può agire anche contro gli aventi causa da chi possiede a titolo di erede o senza titolo. Sono salvi i diritti acquistati, per effetto di convenzioni a titolo oneroso con l'erede apparente, dai terzi i quali provino di avere contrattato in buona fede. La disposizione del comma precedente non si applica ai beni immobili e ai beni mobili iscritti nei pubblici registri, se l'acquisto a titolo di erede e l'acquisto dall'erede apparente non sono stati trascritti anteriormente alla trascrizione dell'acquisto da parte dell'erede o del legatario vero, o alla trascrizione della domanda giudiziale contro l'erede apparente.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 534 del Codice Civile disciplina la situazione in cui un vero erede agisce contro terzi che hanno acquistato beni dall'erede apparente (chi si presenta come erede senza esserlo) o da chi possiede senza titolo. La regola generale è che l'erede può recuperare i beni, ma fa salvi i diritti dei terzi acquirenti in buona fede che hanno pagato un corrispettivo (convenzioni a titolo oneroso).

Tuttavia, per i beni immobili e i beni mobili iscritti nei pubblici registri (come automobili, navi, aeromobili), la protezione del terzo acquirente è subordinata a una condizione di trascrizione. L'acquisto da parte del terzo deve essere trascritto prima della trascrizione dell'acquisto da parte del vero erede (o del legatario) o prima della trascrizione della domanda giudiziale contro l'erede apparente. In caso contrario, il terzo perde la protezione anche se in buona fede.

Per i beni mobili non registrati, invece, la buona fede e l'onerosità dell'acquisto bastano a tutelare il terzo, senza necessità di formalità pubblicitarie.

Quando si applica

  • Un terzo acquista un quadro di famiglia da chi si presenta come erede, in buona fede e pagando un prezzo. Il vero erede lo rivendica: il terzo è protetto.
  • Un terzo acquista una casa dall'erede apparente, ma la vendita non viene trascritta prima che il vero erede trascriva il suo acquisto. Il terzo perde la proprietà.
  • Un terzo acquista un'automobile (bene mobile registrato) dall'erede apparente. La trascrizione dell'acquisto del terzo è successiva a quella del vero erede: il terzo non è protetto.

Cosa questo articolo non dice

  • Un terzo che riceve un bene in donazione dall'erede apparente (acquisto a titolo gratuito) non è protetto dall'articolo 534.
  • Un terzo che acquista un immobile in buona fede ma non trascrive mai l'acquisto crede di essere protetto, ma non lo è se il vero erede trascrive prima.
  • Un terzo che acquista un bene mobile registrato dall'erede apparente ma non provvede alla trascrizione non è protetto, anche se in buona fede.
  • Un terzo che sapeva che il venditore non era il vero erede (mala fede) non è protetto.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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