Testamento dei militari e assimilati - Art. 617
Testamento dei militari: ricevuto da ufficiale, cappellano o Croce Rossa con due testimoni; trasmesso al quartiere generale per deposito in archivio notarile.
Il testamento dei militari e delle persone al seguito delle forze armate dello Stato può essere ricevuto da un ufficiale o da un cappellano militare o da un ufficiale della Croce Rossa, in presenza di due testimoni; esso deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione. Il testamento deve essere al più presto trasmesso al quartiere generale e da questo al Ministero competente, che ne ordina il deposito nell'archivio notarile del luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il testamento dei militari e delle persone al seguito delle forze armate è un testamento speciale, valido solo in particolari circostanze. Può essere ricevuto da un ufficiale, da un cappellano militare o da un ufficiale della Croce Rossa, con l'assistenza di due testimoni.
Il testatore, la persona che riceve il testamento e i testimoni devono sottoscriverlo. Se qualcuno non può farlo, il motivo deve essere indicato nel testo.
Il testamento deve essere trasmesso al più presto al quartiere generale, che lo invia al Ministero competente. Il Ministero ne ordina il deposito nell'archivio notarile del luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore.
Quando si applica
- Un soldato in missione all'estero vuole fare testamento senza notaio.
- Un ufficiale riceve il testamento di un sottufficiale durante un'esercitazione.
- Un cappellano militare redige il testamento di un soldato ferito in zona di guerra.
- Un membro della Croce Rossa in servizio riceve il testamento di un civile al seguito delle forze armate.
Cosa questo articolo non dice
- Il testamento di un civile che non segue le forze armate (forme ordinarie).
- Il testamento olografo del militare redatto di propria mano (art. 607 e segg.).
- La nullità del testamento per difetto di forma (art. 606).
- I termini di efficacia di questo testamento speciale (art. 618).
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
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