Testamento a bordo di aeromobile – Art. 616
Il testamento a bordo di aeromobile è ricevuto dal comandante con uno o due testimoni e annotato sul giornale di rotta. Si applicano gli artt. 611-615.
Al testamento fatto a bordo di un aeromobile durante il viaggio si applicano le disposizioni degli articoli 611 a 615. Il testamento è ricevuto dal comandante, in presenza di uno o, quando è possibile, di due testimoni. Le attribuzioni delle autorità marittime a norma degli articoli 613 e 614 spettano alle autorità aeronautiche. Il testamento è annotato sul giornale di rotta.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 616 disciplina il testamento fatto a bordo di un aeromobile durante il viaggio. Si applicano le stesse regole del testamento a bordo di nave (articoli da 611 a 615). Il testamento è ricevuto dal comandante del velivolo, alla presenza di uno o, quando possibile, di due testimoni. Il comandante annota il testamento sul giornale di rotta, che è il registro di bordo. Le attribuzioni che per i testamenti marittimi spettano alle autorità marittime (consegna e verbale) sono esercitate dalle autorità aeronautiche.
Quando si applica
- Un passeggero redige un testamento olografo durante un volo di linea e lo consegna al comandante.
- Un pilota privato riceve la dichiarazione orale di un passeggero che vuole fare testamento in volo.
- Il comandante annota sul giornale di rotta la ricezione di un testamento segreto durante un volo.
- Dopo l'atterraggio, il comandante consegna il testamento all'autorità aeronautica competente.
Cosa questo articolo non dice
- Testamenti fatti a terra prima dell'imbarco sull'aeromobile.
- Testamenti redatti su un aeromobile parcheggiato a terra (non durante il viaggio).
- Testamenti di militari a bordo di aeromobili militari (disciplinati dall'art. 617).
- La validità sostanziale o l'interpretazione del testamento (solo le formalità di ricezione).
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