Amministrazione eredità nascituri: Art. 643
L'Art. 643 regola l'amministrazione dei beni ereditari gestiti dai genitori se il chiamato è un concepito, o dal genitore vivente per il non concepito.
Le disposizioni dei due precedenti articoli si applicano anche nel caso in cui sia chiamato a succedere un non concepito, figlio di una determinata persona vivente. A questa spetta la rappresentanza del nascituro, per la tutela dei suoi diritti successori, anche quando l'amministratore dell'eredità è una persona diversa. Se è chiamato un concepito, l'amministrazione spetta al padre e alla madre.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa norma disciplina la gestione dei beni ereditari quando nel testamento viene nominato come erede un nascituro, distinguendo tra chi è già concepito al momento dell'apertura della successione e chi non è ancora stato concepito.
Se l'erede designato è un nascituro già concepito, l'amministrazione della quota di eredità spetta congiuntamente al padre e alla madre.
Se invece è chiamato a succedere un figlio non ancora concepito di una determinata persona vivente, a quest'ultima spetta la rappresentanza e la tutela dei diritti successori del nascituro, anche qualora la gestione materiale dell'eredità sia affidata a un amministratore diverso.
Quando si applica
- Un nonno lascia una quota di eredità al futuro figlio non ancora concepito di sua figlia attualmente in vita.
- Un genitore muore lasciando beni nel testamento a favore del bambino che la moglie sta aspettando durante la gravidanza.
- Un testatore nomina erede il nascituro di un parente vivente e la gestione materiale dei beni viene affidata provvisoriamente a un terzo, mentre il genitore ne tutela i diritti.
Cosa questo articolo non dice
- La nomina di un tutore per la cura generale della persona del minore dopo la nascita.
- L'accettazione formale dell'eredità per conto del figlio già nato e capace di succedere.
- La ripartizione della quota riservata ai legittimari in assenza di disposizioni testamentarie sui nascituri.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
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