Art. 643 Codice Civile

Amministrazione eredità nascituri: Art. 643

L'Art. 643 regola l'amministrazione dei beni ereditari gestiti dai genitori se il chiamato è un concepito, o dal genitore vivente per il non concepito.

Testo ufficiale Art. 643 Codice Civile — Italia

Le disposizioni dei due precedenti articoli si applicano anche nel caso in cui sia chiamato a succedere un non concepito, figlio di una determinata persona vivente. A questa spetta la rappresentanza del nascituro, per la tutela dei suoi diritti successori, anche quando l'amministratore dell'eredità è una persona diversa. Se è chiamato un concepito, l'amministrazione spetta al padre e alla madre.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questa norma disciplina la gestione dei beni ereditari quando nel testamento viene nominato come erede un nascituro, distinguendo tra chi è già concepito al momento dell'apertura della successione e chi non è ancora stato concepito.

Se l'erede designato è un nascituro già concepito, l'amministrazione della quota di eredità spetta congiuntamente al padre e alla madre.

Se invece è chiamato a succedere un figlio non ancora concepito di una determinata persona vivente, a quest'ultima spetta la rappresentanza e la tutela dei diritti successori del nascituro, anche qualora la gestione materiale dell'eredità sia affidata a un amministratore diverso.

Quando si applica

  • Un nonno lascia una quota di eredità al futuro figlio non ancora concepito di sua figlia attualmente in vita.
  • Un genitore muore lasciando beni nel testamento a favore del bambino che la moglie sta aspettando durante la gravidanza.
  • Un testatore nomina erede il nascituro di un parente vivente e la gestione materiale dei beni viene affidata provvisoriamente a un terzo, mentre il genitore ne tutela i diritti.

Cosa questo articolo non dice

  • La nomina di un tutore per la cura generale della persona del minore dopo la nascita.
  • L'accettazione formale dell'eredità per conto del figlio già nato e capace di succedere.
  • La ripartizione della quota riservata ai legittimari in assenza di disposizioni testamentarie sui nascituri.

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