Legato al creditore e pagamento debito - Art. 659
Se il testamento lascia un bene al creditore senza citare il debito, il legato si somma al credito e non costituisce pagamento della somma dovuta. Art. 659.
Se il testatore, senza fare menzione del debito, fa un legato al suo creditore, il legato non si presume fatto per soddisfare il legatario del suo credito.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando una persona lascia con il testamento un bene determinato o una somma (legato) a un proprio creditore, senza fare alcun riferimento al debito esistente, la legge non presume che la disposizione serva a saldare il debito.
In assenza di una menzione esplicita del debito nella scheda testamentaria, il bene lasciato a titolo di legato si considera un'attribuzione a titolo gratuito che si aggiunge al credito preesistente. Il creditore non perde quindi il diritto di pretendere dagli eredi l'adempimento dell'obbligazione originale.
Se invece il testatore indica espressamente nel testamento che il legato è destinato a estinguere la propria posizione debitoria, la presunzione non si applica e la disposizione assume funzione solutoria del debito.
Quando si applica
- Un testatore ha un debito per prestazioni professionali con un medico e gli lascia nel testamento un quadro senza menzionare la parcella dovuta.
- Un privato riceve un prestito da un amico e gli dispone un legato in denaro senza fare riferimento al prestito da restituire.
- Un datore di lavoro lascia un bene specifico a un dipendente senza specificare che si tratta di un conguaglio sulle retribuzioni arretrate.
Cosa questo articolo non dice
- Il caso in cui il testamento dichiari espressamente che il legato è fatto per estinguere il debito verso il creditore.
- La remissione del debito con cui il testatore cancella il debito che altri hanno nei suoi confronti, disciplinata dall'Art. 658.
- Il prelegato disposto a favore di uno dei coeredi a carico dell'eredità, disciplinato dall'Art. 661.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
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