Art. 658 Codice Civile

Efficacia del legato di credito Art. 658

Il legato di un credito o di liberazione da un debito ha effetto solo per la parte che sussiste al tempo della morte. L'erede consegna solo i titoli.

Testo ufficiale Art. 658 Codice Civile — Italia

Il legato di un credito o di liberazione da un debito ha effetto per la sola parte del credito o del debito che sussiste al tempo della morte del testatore. L'erede è soltanto tenuto a consegnare al legatario i titoli del credito legato che si trovavano presso il testatore.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando un testatore dispone per legato un credito che vanta verso un terzo, oppure perdona un debito che il legatario ha nei suoi confronti, il lascito produce effetto unicamente per la parte di credito o di debito ancora esistente al momento dell'apertura della successione.

Se prima del decesso il credito è stato in parte incassato dal testatore o il debito è stato parzialmente saldato, il legato si riduce automaticamente alla sola porzione residua. Se il debito è stato interamente saldato prima della morte, il legato rimane del tutto privo di efficacia.

L'erede non assume alcuna garanzia sul fatto che il debitore pagherà effettivamente la somma dovuta. Il solo dovere dell'erede consiste nel consegnare al beneficiario i documenti e i titoli giustificativi del credito che si trovavano in possesso del defunto.

Quando si applica

  • Un testatore condona un debito a un conoscente, il quale ne aveva già restituito una parte prima della scomparsa del testatore.
  • Un defunto lascia a un nipote il credito relativo alla vendita di un bene, del quale il debitore deve ancora versare una quota.
  • L'erede consegna al beneficiario del legato la cambiale o il contratto di mutuo trovato tra i documenti del defunto.

Cosa questo articolo non dice

  • Il lascito disposto dal testatore a favore di un proprio creditore per soddisfarne il credito, disciplinato dall'articolo 659.
  • Le regole sulla modalità di acquisto del legato o sul termine per rinunciarvi, previste dagli articoli 649 e 650.
  • La garanzia da parte dell'erede sulla solvibilità del debitore trasferito al legatario.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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