Miglioramenti e deterioramenti dopo alienazione - Art. 749
Art. 749 stabilisce che, se il donatario ha alienato l'immobile, i miglioramenti e deterioramenti fatti dall'acquirente si computano secondo l'art. 748.
Nel caso in cui l'immobile è stato alienato dal donatario, i miglioramenti e i deterioramenti fatti dall'acquirente devono essere computati a norma dell'articolo precedente.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 749 riguarda il caso in cui il donatario (chi ha ricevuto una donazione) abbia venduto l'immobile a un terzo acquirente. In questo caso, i miglioramenti (ad esempio ristrutturazioni) e i deterioramenti (ad esempio danni) fatti dall'acquirente vengono calcolati secondo le regole dell'articolo precedente, cioè l'art. 748.
Ciò significa che, quando si deve fare la collazione (cioè il conteggio del valore della donazione per dividere l'eredità), il valore dell'immobile alienato viene rettificato tenendo conto degli interventi dell'acquirente. Il donatario non risponde personalmente di questi miglioramenti o deterioramenti, ma il loro effetto si riflette sul valore da imputare.
L'art. 748, a cui si rinvia, stabilisce il criterio generale per computare miglioramenti, spese e deterioramenti nel caso di collazione di un immobile. L'art. 749 estende quel criterio al caso in cui il bene sia stato alienato dal donatario.
Quando si applica
- Tizio dona un appartamento a Caio; Caio lo vende a Sempronio; Sempronio ristruttura la cucina. Alla morte di Tizio, per la collazione si computa il valore della ristrutturazione.
- Il donatario vende un terreno; l'acquirente costruisce un capannone. Poi il donatario muore e si deve fare la collazione; il valore del capannone viene considerato.
- L'acquirente lascia deteriorare l'immobile (ad esempio non fa manutenzione e il tetto crolla); il deterioramento viene computato nella collazione.
- Il donatario aliena l'immobile prima di morire, e l'acquirente lo demolisce parzialmente; la riduzione di valore è computata.
- Il donatario dona a sua volta l'immobile a un terzo (donazione indiretta) e il terzo apporta migliorie; anche in questo caso si applica l'art. 749.
Cosa questo articolo non dice
- Questa norma non disciplina il caso in cui il donatario non abbia alienato l'immobile; in tal caso si applica direttamente l'art. 748.
- Non riguarda i miglioramenti o deterioramenti fatti dal donatario stesso prima dell'alienazione.
- Non si applica alle donazioni di beni mobili, perché l'art. 749 parla espressamente di immobile.
- Non stabilisce come calcolare il valore dei miglioramenti o deterioramenti, ma rinvia all'art. 748 per il metodo di calcolo.
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