Calcolo miglioramenti e spese nella collazione - Art. 748
Art. 748 C.C.: al donatario spettano i miglioramenti al valore dell'apertura della successione e le spese straordinarie; risponde dei deterioramenti per colpa.
In tutti i casi, si deve dedurre a favore del donatario il valore delle migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell'aperta successione. Devono anche computarsi a favore del donatario le spese straordinarie da lui sostenute per la conservazione della cosa, non cagionate da sua colpa. Il donatario dal suo canto è obbligato per i deterioramenti che, per sua colpa, hanno diminuito il valore dell'immobile. Il coerede che conferisce un immobile in natura può ritenerne il possesso sino all'effettivo rimborso delle somme che gli sono dovute per spese e miglioramenti.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando un erede deve conferire nell'eredità un immobile ricevuto in donazione dal defunto (operazione detta collazione), è necessario regolare i rapporti economici relativi ai cambiamenti che l'immobile ha subito nel tempo.
Il valore dei miglioramenti effettuati dal donatario viene detratto a suo favore, valutandoli in base al loro valore al momento dell'apertura della successione. Vengono riconosciute a favore del donatario anche le spese straordinarie sostenute per conservare il bene, a patto che la necessità della spesa non sia derivata da sua colpa.
Al contrario, il donatario deve rispondere della diminuzione di valore dell'immobile se i deterioramenti sono stati causati da sua colpa. Infine, se l'erede sceglie di restituire l'immobile in natura all'asse ereditario, può legittimamente trattenerne il possesso fino a quando non riceve l'effettivo rimborso delle somme dovute per spese e miglioramenti.
Quando si applica
- Un figlio ristruttura integralmente il casale ricevuto in donazione dal genitore prima della sua morte e la casa viene ricollegata alla massa ereditaria.
- Un coerede ha dovuto rifare d'urgenza il tetto crollato della casa avuta in donazione per evitare che le piogge distruggessero la struttura.
- L'immobile ricevuto in dono si è svalutato perché l'erede ne ha trascurato la manutenzione fondamentale, provocando infiltrazioni e danni gravi.
- L'erede che restituisce l'appartamento in natura alla comunione ereditaria non consegna le chiavi agli altri coeredi finché non gli viene rimborsata la spesa straordinaria sostenuta.
Cosa questo articolo non dice
- Miglioramenti o deterioramenti di un immobile donato che è stato venduto o ipotecato prima della successione, disciplinati dall'articolo 749.
- Spese ordinarie di manutenzione o gestione corrente dell'immobile sostenute dal donatario durante la vita del defunto, disposte dall'articolo 742 e dall'articolo 745.
- Collazione e calcoli di rimborso relativi a beni mobili o somme di denaro, regolati dagli articoli 750 e 751.
Articoli collegati
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 748 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.