Art. 75 Codice Civile

Definizione delle linee di parentela Art. 75

L'art. 75 definisce linee di parentela: retta (discendenti/ascendenti) e collaterale (stesso stipite). Il grado si calcola con l'art. 76.

Testo ufficiale Art. 75 Codice Civile — Italia

Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

La parentela si divide in due linee: retta e collaterale.

Nella linea retta una persona discende direttamente dall'altra (es. nonno-padre-figlio). Nella linea collaterale le persone condividono uno stipite comune ma non discendono l'una dall'altra (es. fratelli, cugini).

Il calcolo dei gradi è regolato dall'articolo 76.

Quando si applica

  • Un figlio e suo padre sono parenti in linea retta.
  • Due fratelli sono parenti in linea collaterale.
  • Un nonno e il nipote sono in linea retta.
  • Uno zio e il nipote (figlio del fratello) sono in linea collaterale.
  • Cugini primi sono in linea collaterale.

Cosa questo articolo non dice

  • Non definisce i gradi di parentela, che sono regolati dall'art. 76.
  • Non tratta della parentela acquisita (affinità).
  • Non specifica gli effetti giuridici della parentela, come diritti successori (disciplinati da altre norme).
  • Non riguarda la parentela derivante da adozione (ma l'art. 74 menziona la parentela in generale).

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