Forma della donazione e atto pubblico (Art. 782)
La donazione richiede l'atto pubblico a pena di nullità. Per i beni mobili occorre l'indicazione del valore. L'accettazione va notificata.
La donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità. Se ha per oggetto cose mobili, essa non è valida che per quelle specificate con indicazione del loro valore nell'atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio. L'accettazione può essere fatta nell'atto stesso o con atto pubblico posteriore. In questo caso la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l'atto di accettazione è notificato al donante. Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione. COMMA ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127 COME MODIFICATA DALLA L. 22 GIUGNO 2000, N. 192 . 123 --------------- AGGIORNAMENTO (123) La L. 15 maggio 1997, n. 127 come modificata dalla L. 22 giugno 2000, n. 192 ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge".
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
La donazione richiede la forma dell'atto pubblico redatto da un notaio, a pena di nullità. Senza la forma solenne prevista dalla legge, il trasferimento del bene non produce alcun effetto giuridico.
Se la donazione riguarda beni mobili, l'atto pubblico deve specificare i singoli beni e indicarne il relativo valore, oppure contenere una nota distinta sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio.
L'accettazione da parte del donatario può avvenire nello stesso atto oppure con un successivo atto pubblico. In questo secondo caso, il contratto si perfeziona solo dal momento in cui l'accettazione viene notificata al donante. Fino a quel momento, sia il donante sia il donatario possono revocare la propria dichiarazione.
Quando si applica
- Un genitore intende regalare la proprietà di un appartamento al figlio tramite atto redatto dal notaio
- Un collezionista dona un'opera d'arte di rilevante valore specificandone il valore economico nell'atto notarile
- Un donatario accetta la donazione di un immobile con un separato atto notarile notificato in un secondo momento al donante
Cosa questo articolo non dice
- I regali e i doni di modico valore, disciplinati dall'articolo 783
- La donazione avente ad oggetto beni futuri, vietata dall'articolo 771
- Le donazioni fatte in vista di un matrimonio, regolate dall'articolo 785
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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