Donazione di beni futuri: solo beni presenti – Art. 771
La donazione solo di beni presenti; beni futuri nulli tranne frutti non separati. Per universalità, aggiunte successive incluse se donante trattiene godimento.
La donazione non può comprendere che i beni presenti del donante. Se comprende beni futuri, è nulla rispetto a questi, salvo che si tratti di frutti non ancora separati. Qualora oggetto della donazione sia un'universalità di cose e il donante ne conservi il godimento trattenendola presso di sé, si considerano comprese nella donazione anche le cose che vi si aggiungono successivamente, salvo che dall'atto risulti una diversa volontà.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
La donazione può riguardare soltanto i beni che il donante possiede già al momento dell'atto. Se il donante promette beni futuri – cose che ancora non possiede – quella parte della donazione è nulla. Fanno eccezione i frutti non ancora separati, come i raccolti non ancora raccolti.
Se l'oggetto della donazione è una universalità di cose (per esempio una biblioteca, una collezione o un insieme di mobili) e il donante ne conserva l'uso trattenendola presso di sé, allora anche le cose che si aggiungono in seguito fanno parte della donazione, a meno che l'atto non dica diversamente.
Quando si applica
- Tizio dona a Caio i frutti del suo uliveto dell'anno prossimo – sono beni futuri, nulli.
- Tizio dona a Caio tutti i libri della sua biblioteca, ma continua a tenerli a casa. Se compra nuovi libri, anch'essi entrano nella donazione.
- Tizio dona a Caio la sua futura eredità da uno zio – bene futuro, nullo.
- Tizio dona a Caio i frutti non ancora separati di un campo (es. il grano ancora in piedi) – validi, perché espressamente salvati.
- Tizio dona a Caio la sua collezione di francobolli, trattenendola in casa. Successivamente acquista altri francobolli – questi sono inclusi nella donazione.
Cosa questo articolo non dice
- Donazione di beni altrui (non beni futuri) – non coperta, la validità è regolata da norme generali sulla proprietà e sul contratto.
- Donazione di beni che il donante possiede ma su cui grava un usufrutto o un'ipoteca – la norma non riguarda la disponibilità giuridica.
- Donazione di universalità di cose quando il donante non trattiene il godimento – in tal caso le aggiunte successive non sono automaticamente incluse; la disciplina è quella generale della donazione.
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