Art. 1 Codice Civile

Capacità giuridica dalla nascita - Art. 1

La capacità giuridica si acquista dalla nascita. I diritti del concepito diventano effettivi solo se nasce. Il terzo comma dell'art. 1 è abrogato.

Testo ufficiale Art. 1 Codice Civile — Italia

La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita. IL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 14 SETTEMBRE 1944, N. 287 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

La capacità giuridica è la possibilità di essere titolari di diritti e doveri. Essa inizia al momento della nascita e dura fino alla morte.

Il concepito (nascituro) non ha ancora capacità giuridica, ma la legge gli riconosce alcuni diritti (es. ereditari, donativi) che diventano efficaci solo se nasce vivo. Il terzo comma dell'articolo è stato abrogato e non ha più effetto.

Quando si applica

  • Un bambino nato vivo acquista la capacità giuridica immediatamente.
  • Una persona nata morta non ha mai avuto capacità giuridica, quindi non può essere erede.
  • Un testamento a favore di un concepito è valido solo se il bambino nasce vivo.
  • I frutti di un bene donato a un nascituro restano sospesi fino alla nascita.
  • Un feto abortito non acquisisce alcun diritto patrimoniale.

Cosa questo articolo non dice

  • Non riguarda la capacità di agire (art. 2 c.c.).
  • Non stabilisce cosa accade ai diritti del concepito se non nasce (si annullano).
  • Non disciplina la capacità di intendere e volere (rilevanza penale).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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