Acquisto della capacità di agire - Art. 2
La maggiore età si raggiunge al compimento del diciottesimo anno e attribuisce la capacità di compiere tutti gli atti, salvo norme speciali sul lavoro.
La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa. Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro .
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
La norma stabilisce che al raggiungimento del diciottesimo anno di età si acquista la capacità di agire. Tale capacità consiste nell'idoneità a porre in essere autonomamente atti giuridici validi e vincolanti.
Fanno eccezione le ipotesi per le quali la legge stabilisce un'età diversa. In particolare, restano salve le leggi speciali che consentono di prestare lavoro a un'età inferiore, abilitando il minore ad esercitare i diritti e le azioni legali derivanti dal contratto di lavoro.
Quando si applica
- Stipula autonoma di un contratto di vendita di beni al raggiungimento del diciottesimo anno.
- Esercizio delle azioni legali per il recupero dello stipendio da parte di un minore autorizzato al lavoro.
- Firma autonoma di contratti commerciali senza la rappresentanza dei genitori.
Cosa questo articolo non dice
- Responsabilità e imputabilità penale dei minori, disciplinate dal codice penale.
- Requisiti d'età per accedere al matrimonio, regolati dalle norme sul diritto di famiglia.
- Valutazione della capacità naturale di intendere e di volere al momento del compimento di un atto.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 2 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.