Art. 2 Codice Civile

Acquisto della capacità di agire - Art. 2

La maggiore età si raggiunge al compimento del diciottesimo anno e attribuisce la capacità di compiere tutti gli atti, salvo norme speciali sul lavoro.

Testo ufficiale Art. 2 Codice Civile — Italia

La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa. Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

La norma stabilisce che al raggiungimento del diciottesimo anno di età si acquista la capacità di agire. Tale capacità consiste nell'idoneità a porre in essere autonomamente atti giuridici validi e vincolanti.

Fanno eccezione le ipotesi per le quali la legge stabilisce un'età diversa. In particolare, restano salve le leggi speciali che consentono di prestare lavoro a un'età inferiore, abilitando il minore ad esercitare i diritti e le azioni legali derivanti dal contratto di lavoro.

Quando si applica

  • Stipula autonoma di un contratto di vendita di beni al raggiungimento del diciottesimo anno.
  • Esercizio delle azioni legali per il recupero dello stipendio da parte di un minore autorizzato al lavoro.
  • Firma autonoma di contratti commerciali senza la rappresentanza dei genitori.

Cosa questo articolo non dice

  • Responsabilità e imputabilità penale dei minori, disciplinate dal codice penale.
  • Requisiti d'età per accedere al matrimonio, regolati dalle norme sul diritto di famiglia.
  • Valutazione della capacità naturale di intendere e di volere al momento del compimento di un atto.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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