Art. 104 Codice Civile

Effetti dell'opposizione al matrimonio respinta - Art. 104

Art. 104 (abrogato): prevedeva la condanna al risarcimento danni per l'opponente al matrimonio la cui opposizione era respinta. Abrogato dal D.P.R. 396/2000.

Testo ufficiale Art. 104 Codice Civile — Italia

COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396 . Se l'opposizione è respinta, l'opponente, che non sia un ascendente o il pubblico ministero, può essere condannato al risarcimento dei danni.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 104 del Codice Civile è stato abrogato dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396. Non è più in vigore.

Prima dell'abrogazione, stabiliva che, se l'opposizione al matrimonio (prevista dall'art. 103) veniva respinta, l'opponente (salvo che fosse un ascendente o il pubblico ministero) poteva essere condannato dal giudice a risarcire i danni causati dall'opposizione.

La norma distingueva tra opponenti: gli ascendenti e il pubblico ministero erano esenti da questa possibile condanna, mentre gli altri opponenti (ad esempio parenti collaterali o terzi) potevano subirla.

Quando si applica

  • Un cugino si oppone al matrimonio di un parente per presunta incapacità mentale, il tribunale respinge l'opposizione e condanna il cugino al risarcimento dei danni.
  • Un ex coniuge si oppone al matrimonio del precedente coniuge per impedimento di vincolo, l'opposizione è respinta e l'ex coniuge viene condannato ai danni.
  • Un ascendente (genitore) si oppone al matrimonio del figlio, l'opposizione è respinta ma l'ascendente non può essere condannato al risarcimento.
  • Il pubblico ministero oppone per impedimento di parentela, l'opposizione è respinta e nessuna condanna è possibile.
  • Un vicino di casa si oppone senza motivo valido, l'opposizione è respinta e il vicino viene condannato al risarcimento.

Cosa questo articolo non dice

  • Non si applica più perché abrogato; non produce effetti giuridici correnti.
  • Non riguarda l'opposizione a testamenti, contratti o altri atti giuridici.
  • Non indica l'ammontare del risarcimento, né i criteri per determinarlo.
  • Non si applica se l'opposizione viene accolta (solo se respinta).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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