Effetti dell'opposizione al matrimonio respinta - Art. 104
Art. 104 (abrogato): prevedeva la condanna al risarcimento danni per l'opponente al matrimonio la cui opposizione era respinta. Abrogato dal D.P.R. 396/2000.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396 . Se l'opposizione è respinta, l'opponente, che non sia un ascendente o il pubblico ministero, può essere condannato al risarcimento dei danni.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 104 del Codice Civile è stato abrogato dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396. Non è più in vigore.
Prima dell'abrogazione, stabiliva che, se l'opposizione al matrimonio (prevista dall'art. 103) veniva respinta, l'opponente (salvo che fosse un ascendente o il pubblico ministero) poteva essere condannato dal giudice a risarcire i danni causati dall'opposizione.
La norma distingueva tra opponenti: gli ascendenti e il pubblico ministero erano esenti da questa possibile condanna, mentre gli altri opponenti (ad esempio parenti collaterali o terzi) potevano subirla.
Quando si applica
- Un cugino si oppone al matrimonio di un parente per presunta incapacità mentale, il tribunale respinge l'opposizione e condanna il cugino al risarcimento dei danni.
- Un ex coniuge si oppone al matrimonio del precedente coniuge per impedimento di vincolo, l'opposizione è respinta e l'ex coniuge viene condannato ai danni.
- Un ascendente (genitore) si oppone al matrimonio del figlio, l'opposizione è respinta ma l'ascendente non può essere condannato al risarcimento.
- Il pubblico ministero oppone per impedimento di parentela, l'opposizione è respinta e nessuna condanna è possibile.
- Un vicino di casa si oppone senza motivo valido, l'opposizione è respinta e il vicino viene condannato al risarcimento.
Cosa questo articolo non dice
- Non si applica più perché abrogato; non produce effetti giuridici correnti.
- Non riguarda l'opposizione a testamenti, contratti o altri atti giuridici.
- Non indica l'ammontare del risarcimento, né i criteri per determinarlo.
- Non si applica se l'opposizione viene accolta (solo se respinta).
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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